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Ordinanza — n. 25306/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals against sentencing on request are inadmissible post-August 2017 unless specific statutory grounds apply.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25306/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by two Georgian nationals inadmissible via de plano procedure. The applicants challenged a sentencing decision based on a request from both parties, arguing for a review of the facts and legal reasoning. The court ruled that such appeals are barred after August 2017 because the legislature excluded these specific decisions from general appealability, reserving only narrowly defined exceptions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions made upon the request of the parties are inadmissible unless specific statutory grounds for appealability are met.

Parole chiave

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sentencing on request inadmissible appeal de plano procedure criminal procedure code legislative exclusion censura formulata in modo carente motivi di revisione revisione del trattato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen.), tra i quali non ricorre il vizio di motivazione sulle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 610 cod. proc. pen
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 -bis dell'art. 610 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di CHOLADZE Gurami, nato in Georgia il 17/09/1974, DOLIDZE Parnaozi, nato in Georgia il 03/05/1977, avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Civitavecchia in data 27/03/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; ricorso deciso con procedura cd. de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. 16-12753/2024 .IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso soggettivamente complesso all'esame, con il quale si impugna la decisione che ha applicato la pena su richiesta delle parti, è inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati. 1.1.

Il provvedimento impugnato ed il ricorso sono infatti successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sentenza di applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non per motivi specificamente indicati (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.), tra i quali non ricorre il vizio di motivazione sulle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il Pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena.

Da parte sua, il giudice ha il potere- dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla in conformità a quanto previsto dalla legge. Consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena, proposta ex art.444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione la sussistenza del fatto o eventuali cause di proscioglimento, come pure il vizio di motivazione.

2. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 -bis dell'art. 610 cod. proc. pen. 2.1. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cori:e cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024.