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Sentenza — n. 25304/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25304/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25304/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da PATTARELLO PAOLO n. a Mira il 16/2/1948 avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia in data 12/1/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 583 cod.proc.pen, art. 582 cod.proc.pen, art. 111bis cod.proc.pen; Sentenza — n. 25304/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Venezia dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse di Pattarello Paolo in quanto spedita a mezzo posta, modalità non più consentita a seguito dell'abrogazione dell'art. 583 cod.proc.pen. per effetto del d.lgs 150/22.

Parole chiave

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notificazione elettronica tempestività dell'invio postale diritto alla corrispondenza notifica per raccomandata documenti soggetti a un trattamento particolare trasmissione degli atti

Disposizioni normative citate

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art. 583 cod.proc.pen
1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Venezia dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse di Pattarello Paolo in quanto spedita a mezzo posta, modalità non più consentita a seguito dell'abrogazione dell'art. 583 cod.proc.pen.
art. 582 cod.proc.pen
Igs 150/22 ha differito l'entrata in vigore dell'art. 582 cod.proc.pen.
art. 111bis cod.proc.pen
prevede allo stato, e fino all'emanazione dei regolamenti per il deposito telematico ex art. 111bis cod.proc.pen., che l'impugnazione debba essere presentata con le modalità elettroniche dettate dall'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da PATTARELLO PAOLO n. a Mira il 16/2/1948 avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia in data 12/1/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Venezia dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse di Pattarello Paolo in quanto spedita a mezzo posta, modalità non più consentita a seguito dell'abrogazione dell'art. 583 cod.proc.pen. per effetto del d.lgs 150/22.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Luca Pammolli, deducendo: 2.1 la violazione di legge e dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché la carenza della motivazione. Il difensore sostiene che l'art. 87 del d. Igs 150/22 ha differito l'entrata in vigore dell'art. 582 cod.proc.pen. novellato sicché doveva ritenersi giuridicamente valida l'impugnazione proposta mediante inoltro della stessa alla cancelleria del giudice emittente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 150/22 risulta abrogato l'art. 583 cocl.proc.pen. che al comma 1 espressamente contemplava la possibilità per le parti e i difensori di "proporre l'impugnazione...con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria" del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La nuova formulazione dell'art. 582 cod.proc.pen. prevede allo stato, e fino all'emanazione dei regolamenti per il deposito telematico ex art. 111bis cod.proc.pen., che l'impugnazione debba essere presentata con le modalità elettroniche dettate dall'art. 87 bis del d.lgs 150/22, nella sostanza riproduttive della disciplina emergenziale pandernica, ovvero, a norma del comma 1 bis dell'art. 582 "personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento".

In particolare va sottolineato che il già richiamato art. 87 bis recante " Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze" prevede che, fino al varo della normativa relativa al deposito telematico, " è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici...", dettando nel contempo i correlativi adempimenti che fanno carico al personale amministrativo, e chiarisce in maniera inequivoca al comma sesto che le disposizioni dettate "si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure caute/ari, personali o reali, l'atto di impugnazione,.... , è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, Gomma 7, del codice di procedura penale". 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 16 Maggio 2024 Sentenza