Cassation court annuls GIP acquittal for fraud when judge wrongly dismissed evidence due to lack of proof rather than statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale successfully appealed the GIP's acquittal of Giovanni Dellaneve for fraud, arguing the judge erred by dismissing evidence based on insufficient proof rather than statutory grounds. The court held that the GIP can only acquit under specific articles of the Code of Criminal Procedure and cannot declare evidence insufficient if the prosecution has fully exercised its right to prove. Consequently, the acquittal was annulled, and the case was remitted to the Tribunal for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, Art. 459/3 c.p.p.; The GIP may acquit only on the specific grounds listed in Article 129 of the Code of Criminal Procedure and cannot declare evidence insufficient or contradictory when the prosecution has fully exercised its right to prove.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: DELLANEVE GIOVANNI nato a ROMA il 18/11/1973 avverso la sentenza del 17/08/2023 del GIP TRIBUNALE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALDO CENIC:COLA, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Giudice per la indagini preliminari del Tribunale di Forlì, che aveva assolto, ai sensi degli artt. 459 e 129 cod. proc. pen., Dellaneve Giovanni dal reato di truffa per non aver commesso il fatto. 1.1 Al riguardo il Procuratore generale, premesso che unico mezzo di impugnazione della sentenza era il ricorso per cassazione, lamenta che il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, aveva erroneamente ritenuto che la colpevolezza di Dellaneve non potesse essere ritenuta sulla base della sola intestazione della carte postepay sulle quali la persona offesa aveva bonificato le somme conseguenti all'inganno telefonico subìto; inoltre, non vi era prova positiva evidente dell'innocenza dell'imputato, era apoditticamente affermato che non fossero esperibili ulteriori attività di indagine; in caso di ritenuta carenza degli atti presentati a sostegno della richiesta di decreto penale di condanna, tali da non poter consentire l'accoglimento della richiesta, il giudice avrebbe dovuto restituire gli atti al Pubblico Ministero che, rimettendo il fascicolo nella fase delle indagini preliminari, avrebbe potuto effettuare ulteriori investigazioni; il giudice aveva effettuato una valutazione di merito al di fuori di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen. 1.2 II Procuratore generale eccepisce vizio di motivazione, visto che non era stata fornita alcuna spiegazione circa gli elementi che in concreto avrebbero escluso la riferibilità a Dellaneve dei fatti contestati, quando invece vi erano elementi a conforto della sua responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. 1.1 Le censure proposte dal Procuratore generale ricorrente colgono nel segno, poiché il giudice per le indagini preliminari ha espresso un giudizio di insufficienza probatoria sugli elementi presentati dall'Accusa, a seguito del quale, ex art 459/3 cpp, avrebbe dovuto restituire gli atti al Pubblico Ministero; in tal senso questa Corte regolatrice ha affermato il principio per il quale il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di emissione di un decreto penale di condanna può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. e non anche perchè la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell'art. 530, comma 2, stesso codice, atteso che queste categorie, in quanto non richiamate dall'art. 129 cit., possono acquisire rilievo soltanto quando le parti, compreso il pubblico , ministero, abbiano potuto esercitare compiutamente, nella sede a ciò destinata, il diritto alla prova.
Sez. 3, Sentenza n. 36240 del 26/11/2020 Cc. (dep. 17/12/2020) Rv. 280186. Massime precedenti conformi: N. 15034 del 2013 Rv. 258013 - 01, N. 29538 del 2013 Rv. 256149 - 01, N. 45934 del 2014 Rv. 260941 La sentenza impugnata, pertanto, va annullata e gli atti trasmessi al Tribunale di Forlì per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Forlì (Sezione GIP) per l'ulte