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Ordinanza — n. 25294/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against agreed sentence for computer fraud due to inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25294/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the agreed sentence inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued for dismissal based on a lack of reasoning regarding potential acquittal causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this because appeals against agreed sentences are strictly limited to specific grounds, and the appellant's arguments did not fall within these permitted categories.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448, 610 c.p.p.; Appeals against agreed sentences are strictly limited to specific grounds, and arguments regarding general lack of reasoning or potential acquittal causes are inadmissible.

Parole chiave

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agreed sentence computer fraud inadmissible appeal Criminal Procedure Code procedural limitation licenziamento immediato per truffa contratto in materia informatica reati informatici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.p.
E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Venezia, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di Lemma Nizar la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 610, comma 5 bis c.p.p.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 448, comma 2 bis c.p.p.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza ocH applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Venezia, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di Lemma Nizar la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di frode informatica, meglio precisato in rubrica.
articolo 129 cod.proc.pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen..
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da LEMMA NIZAR nato il 2/3/2002 a Thiene avverso la sentenza resa il 12/10/2022 dal GIP del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Venezia, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di Lemma Nizar la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di frode informatica, meglio precisato in rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen.. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza ocH applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis„ cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 23 aprile 2024 Il consigliere estensore La Presidente Maria Daniela Ilino Giovanna Verga eaRne 26 G I U 2024 ~DA SEZIONE PENA