Sentenza — n. 25290/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sesta sezione di questa Corte, con sentenza del 3 maggio 2023, annullava la sentenza della Corte di appello di Milano pronunciata nei confronti di Maviglia Santo limitatamente alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art.416- bis.1 cod. pen., contestata sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa; la Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio, confermava la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la suddetta aggravante. 1.1 Avverso quest'ultima sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Maviglia, lamentando l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., essendo evidente che il giudice del rinvio non aveva soddisfatto la richiesta di questa Corte circa la necessità di inquadrare la società Novi Scavi s.r.l. nel "sistema mafioso" di riciclaggio di risorse finanziaria; ancora„ questa Corte aveva censurato la sentenza della Corte di appello rilevando che "in secondo luogo, devono essere specificati gli elementi di prova da cui possa trarsi il convincimento dell'assimilazione della finalità di agevolare sé stessi da parte dei Maviglia, indicati come gli effettivi titolari della predetta società sotto sequestro e che hanno personalmente prelevato in contanti gli importi dei dodici assegni indicati in imputazione, con la finalità di agevolare l'associazione mafiosa, non potendosi desumere tale convergenza di scopi dalla sola "contiguità mafiosa" dei predetti fratelli"; anche su tale evenienza la Corte di appello, quale giudice del rinvio, aveva riproposto l'illogico apparato motivazionale già fornito dal primo giudice di appello, incorrendo nel vizio di motivazione; il difensore osserva che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa prescinde dalla appartenenza all'associazione da parte degli autori dei reati che si assumono aggravati da detta finalità, perché non tutti i reati commessi dagli associati sono necessariamente diretti ad agevolare gli scopi dell'associazione, mentre, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, la finalità agevolatrice perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso alpine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio, non essendo evidentemente sufficienti la sola esistenza di legami interpersonali con l'ambiente mafioso, nè la prova dell'esistenza di un rapporto di affiliazione mafiosa; tale rigorosa verifica non era stata effettuata dalla Corte di appello; inoltre, la sentenza di rinvio aveva sottolineato come dovesse approfondirsi ed essere chiarita la rilevanza della partecipazione di Farina ai reati ascritti a Maviglia, atteso che solamente rispetto ad un unico assegno tratto sul conto della Nova a favore della Luma Group era stato ravvisato il concorso del predetto coimputato, indicato come il prestanome del capo mafia Pensabene, ma su tale punto nulla aveva detto il giudice del rinvio; la nuova decisione si fondava sugli stessi argomenti ritenuti carenti da questa Corte CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 627 comma 3 cod. proc. pen, art. 627 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25290/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. 1.1 La Sesta sezione di questa Corte aveva precisato quanto segue (pag.5): "È evidente la carenza di motivazione della decisione impugnata che, senza evidenziare il collegamento della società Nova Scavi S.r.l. con l'associazione di 'ndrangheta, ha valorizzato unicamente i rapporti di frequentazione ed i legami interpersonali tra i fratelli Maviglia ed il mafioso Farina e tra questi ed il capo mafia Pensabene, per desumerne che le somme sottratte dal conto corrente bancario della Nova Scavi S.r.l. sarebbero state presuntivamente prelevate per implementare le casse dell'associazione mafiosa o comunque per arrecare beneficio alle finalità dell'associazione mafiosa.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAVIGLIA SANTO nato a AFRICO il 15/01/1973 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, Avv. GIUSEPPE IEMMA, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo anche l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. La sesta sezione di questa Corte, con sentenza del 3 maggio 2023, annullava la sentenza della Corte di appello di Milano pronunciata nei confronti di Maviglia Santo limitatamente alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art.416- bis.1 cod. pen., contestata sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa; la Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio, confermava la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la suddetta aggravante. 1.1 Avverso quest'ultima sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Maviglia, lamentando l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., essendo evidente che il giudice del rinvio non aveva soddisfatto la richiesta di questa Corte circa la necessità di inquadrare la società Novi Scavi s.r.l. nel "sistema mafioso" di riciclaggio di risorse finanziaria; ancora„ questa Corte aveva censurato la sentenza della Corte di appello rilevando che "in secondo luogo, devono essere specificati gli elementi di prova da cui possa trarsi il convincimento dell'assimilazione della finalità di agevolare sé stessi da parte dei Maviglia, indicati come gli effettivi titolari della predetta società sotto sequestro e che hanno personalmente prelevato in contanti gli importi dei dodici assegni indicati in imputazione, con la finalità di agevolare l'associazione mafiosa, non potendosi desumere tale convergenza di scopi dalla sola "contiguità mafiosa" dei predetti fratelli"; anche su tale evenienza la Corte di appello, quale giudice del rinvio, aveva riproposto l'illogico apparato motivazionale già fornito dal primo giudice di appello, incorrendo nel vizio di motivazione; il difensore osserva che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa prescinde dalla appartenenza all'associazione da parte degli autori dei reati che si assumono aggravati da detta finalità, perché non tutti i reati commessi dagli associati sono necessariamente diretti ad agevolare gli scopi dell'associazione, mentre, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, la finalità agevolatrice perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso alpine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio, non essendo evidentemente sufficienti la sola esistenza di legami interpersonali con l'ambiente mafioso, nè la prova dell'esistenza di un rapporto di affiliazione mafiosa; tale rigorosa verifica non era stata effettuata dalla Corte di appello; inoltre, la sentenza di rinvio aveva sottolineato come dovesse approfondirsi ed essere chiarita la rilevanza della partecipazione di Farina ai reati ascritti a Maviglia, atteso che solamente rispetto ad un unico assegno tratto sul conto della Nova a favore della Luma Group era stato ravvisato il concorso del predetto coimputato, indicato come il prestanome del capo mafia Pensabene, ma su tale punto nulla aveva detto il giudice del rinvio; la nuova decisione si fondava sugli stessi argomenti ritenuti carenti da questa Corte CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è fondato. 1.1 La Sesta sezione di questa Corte aveva precisato quanto segue (pag.5): "È evidente la carenza di motivazione della decisione impugnata che, senza evidenziare il collegamento della società Nova Scavi S.r.l. con l'associazione di 'ndrangheta, ha valorizzato unicamente i rapporti di frequentazione ed i legami interpersonali tra i fratelli Maviglia ed il mafioso Farina e tra questi ed il capo mafia Pensabene, per desumerne che le somme sottratte dal conto corrente bancario della Nova Scavi S.r.l. sarebbero state presuntivamente prelevate per implementare le casse dell'associazione mafiosa o comunque per arrecare beneficio alle finalità dell'associazione mafiosa.
La debolezza delle argomentazioni emerge in modo netto dalla ritenuta esclusione della Nova Scavi S.r.l. dal sistema delle società che operavano attraverso lo scambio di fatturazioni per operazioni inesistenti e di cui si serviva il boss mafioso Pensabene per realizzare gli interessi economici 'dell'associazione 'ndranghetista a Milano."; ancora, "deve essere, perciò, innanzitutto chiarito l'inquadramento della società Nova Scavi S.r.l., facente capo ai fratelli Maviglia, nel "sistema mafioso" di riciclaggio di risorse finanziarie. In secondo luogo, devono essere specificati gli elementi di prova da cui possa trarsi il convincimento dell'assimilazione della finalità di agevolare sé stessi da parte dei Maviglia, indicati come gli effettivi titolari della predetta società sotto sequestro e che hanno personalmente prelevato in contanti gli importi dei dodici assegni indicati in imputazione, con la finalità di agevolare l'associazione mafiosa, non potendosi desumere tale convergenza di scopi dalla sola "contiguità mafiosa" dei predetti fratelli"..."Deve essere, inoltre, approfondita e chiarita la rilevanza della partecipazione di Farina ai reati ascritti al Ivlaviglia, atteso che solamente rispetto ad un unico assegno tratto sul conto della Nova a favore della Lunna Group (l'assegno dell'11.11.10 di 10.584 euro, indicato al prog. 10 dello schema riportato a pag. 4 della sentenza di appello), è stato ravvisato il concorso del predetto coimputato, indicato come il prestanome del capo mafia Pensabene.
Trattandosi di plurimi reati uniti dal vincolo della continuazione, l'aggravante dell'agevolazione mafiosa deve essere verificata con riferimento a ciascuno degli assegni fraudolentemente sottratti al sequestro, non essendo evidentemente AN\- sufficiente il riferimento alla generica presenza del Farina in occasione di alcune delle operazioni di prelievo del contante, senza una disamina riferita al profilo della destinazione dell'importo consegnato in contanti ai fratelli Maviglia: devono, pertanto, indicarsi gli elementi di prova di una ipotetica fittizia intestazione della società Novi in capo ai fratelli Maviglia, che deve essere oggetto di un rigoroso percorso argomentativo carente in entrambe le sentenze dei due gradi di merito." A fronte di tale motivazione, la Corte di appello di Milano ha risposto solo parzialmente a quanto oggetto del giudizio di rinvio, posto che sul primo punto ha affermato che "è irrilevante che Nova Scavi possa non essere una protagonista stabile all'interno del contesto delle società facenti parte del sistema deputato - in favore delle cosche- al drenaggio delle risorse", con una motivazione quindi non adeguata rispetto a quanto era stato evidenziato da questa Corte nella sentenza sopra richiamata; inoltre, nessun accenno vi è alla questione della ipotetica fittizia intestazione della Nova Scavi s.r.l. in capo ai fratelli Maviglia; pertanto, è vero che "il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito." (Sez.1, 5517 del 30/11/2023, Lombardi, Rv. 285801 - 02), ma deve pur sempre fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposta al suo esame, motivazione che nel caso in esame non appare rispettosa del disposto di cui all'art. 627 cod. proc. pen. relativamente agli aspetti sopra evidenziati. 2.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per