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Sentenza — n. 25279/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for lack of reasoning on non-prosecution request under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25279/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Brescia Court of Appeal's judgment solely regarding the failure to address the defendant's request for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code. While the defense argued the lower court ignored this specific plea despite acknowledging it, the court found the appeal ground concerning the reclassification of the crime under Article 712 inadmissible due to sufficient reasoning on lack of intent. Consequently, the case was remitted to the Brescia Court of Appeal for a new examination of the non-prosecution issue.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 648 c.p.; Art. 712 c.p.: A judgment must explicitly address and provide reasoning for rejecting a request for non-prosecution based on particular triviality of the offense; failure to do so constitutes a ground for cassation.

Parole chiave

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non-prosecution request particular triviality lack of reasoning remittal to appellate court reclassification of crime intent requirement Art. 131-bis Penal Code attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva risposto alle specifiche doglianze formulate con il quinto motivo di appello relativamente alla richiesta di dichiarazione di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod.
Art. 648 c.p.
Il difensore di Losi Nicole ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 25/10/2023 che aveva confermato la condanna di Losi per il reato di ricettazione, ritenendo l'ipotesi attenuata di cui al 4°comma dell'art. 648 cod.
Art. 712 c.p.
1.2 II difensore eccepiva la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con riferimento alla riqualific:azione del fatto di cui al capo b) nell'ipotesi di cui all'art. 712 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen., resta comunque l'assoluta mancanza di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., malgrado il motivo di appello n.5, che rimandava al motivo n.2.
art. 648 cod. pen
Il difensore di Losi Nicole ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 25/10/2023 che aveva confermato la condanna di Losi per il reato di ricettazione, ritenendo l'ipotesi attenuata di cui al 4°comma dell'art. 648 cod. pen.
art. 712 cod. pen
1.2 II difensore eccepiva la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con riferimento alla riqualific:azione del fatto di cui al capo b) nell'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen.
art. 131 bis c.p
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva risposto alle specifiche doglianze formulate con il quinto motivo di appello relativamente alla richiesta di dichiarazione di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOSI NICOLE natck.a CARPI il 31/07/1987 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dichiarando inammissibile nel resto il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Losi Nicole ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 25/10/2023 che aveva confermato la condanna di Losi per il reato di ricettazione, ritenendo l'ipotesi attenuata di cui al 4°comma dell'art. 648 cod. pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva risposto alle specifiche doglianze formulate con il quinto motivo di appello relativamente alla richiesta di dichiarazione di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.: se proprio si doveva trovare un passaggio motivazionale al riguardo, la sentenza a pag.4 aveva indicato che era da accogliere tale motivo di impugnazione, salvo poi non prendere in considerazione tale affermazione. 1.2 II difensore eccepiva la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con riferimento alla riqualific:azione del fatto di cui al capo b) nell'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo. 1.1 La Corte di appello ha riportato quale quinto motivo di appello la richiesta di "dichiarazione di non punibilità dell'imputata da entrambi i reati contestatigli per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.", ha osservato che "l'impugnazione avanzata in nome e per conto dell'imputata risulta infondata nei relativi motivo ad eccezione che nel quinto e subordinato motivo d'appello" (pag.4), ma non ha poi applicato la suddetta norma e non ha motivato in alcun modo sul perché non potesse essere pronunciata l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Anche a voler ritenere che il riferimento al quinto motivo di ricorso sia un semplice lapsus calami, volendo la Corte di appello riferirsi al quarto motivo, relativo al riconoscimento dell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen., resta comunque l'assoluta mancanza di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., malgrado il motivo di appello n.5, che rimandava al motivo n.2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello per nuovo esame sul punto sopra indicato. 1.2 Manifestamente infondato è il motivo relativo alla mancanza di motivazione sulla richiesta di riqualificazione del reato in quello previsto dall'art.712 cod. pen., alla luce della motivazione contenuta a pag.5 relativa all'elemento 2 ,) soggettivo, che esclude che si possa parlare di mancanza di dolo nella condotta dell'imputata.

P .Q . Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Sentenza a motivazione semp