Cassation appeal dismissed for lack of interest due to appellate court's refusal of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant argued that the appellate court failed to evaluate generic mitigating circumstances, claiming this omission was significant because the first-instance acquittal on weapon charges should have influenced the sentencing. The court ruled that the appellate court was not required to justify the denial of these circumstances when the defense had already raised them without new arguments in the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis c.p.; Art. 133 c.p.: The appellate court is not obliged to provide specific reasoning for the refusal of generic mitigating circumstances when the defense reiterates elements already rejected at first instance without adding new grounds.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CECERE FRANCESCO nato a NAPOLI il 02/12/1968 avverso la sentenza del 15/09/2023 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord in data 19 giugno 2019 nei confronti di Cecere Francesco, assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo B) (detenzione e porto illegale di armi) e confermando il giudizio di responsabilità per i residui reati cli rapina aggravata, rideterminando il trattamento sanzionatorio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p, e vizio della motivazione, ritenuta carente quanto all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, costituente specifico motivo di impugnazione, specie alla luce dell'esclusione della responsabilità per i delitti relativi alle armi, che nel giudizio espresso dal Tribunale avevano rappresentato elemento negativo di valutazione per non concedere le attenuanti richieste; la Corte territoriale non aveva espresso alcuna valutazione sul motivo di appello e aveva solamente escluso la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Con l'atto di appello la difesa, in punto di trattamento sanzionatorio, si era limitata a chiedere di "riconoscere, in favore dell'imputato, le circostanze attenuanti generiche, quantomeno con giudizio d'equivalenza" (pag. 4 dell'atto di appello), sollecitando la Corte territoriale a 'valorizzare l'assenza di recidiva". Secondo un orientamento del tutto costante e consolidato, «il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione» (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999 - 02; nello stesso senso, Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044 - 01;
Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249 - 01; Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696 - 01). Conseguentemente, risulta inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01, relativa ad una fattispecie in tema di mancata concessione delle attenuanti generiche).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P .Q . . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d