Italian Court dismisses appeal against appellate court's sentence reduction due to inadmissibility under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged a sentence issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which is non-appealable to the Supreme Court. The appellant argued against the appellate court's reduction of the sentence regarding internal continuation of the robbery charge. The court ruled that the specific procedural provisions introduced by Law 103/2017 render such sentences unreviewable at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Sentences pronounced under Art. 599-bis c.p.p. are not subject to cassation review as they fall outside the scope of appeals permitted by Art. 610, comma 5-bis c.p.p., introduced by Law 103/2017.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Amato Mario, nato a Reggio Calabria il giorno 8/5/1966 assistito e difeso dall'avv. Alberto Marrara e dall'avv. Caterina Loredana Scarfò - entrambi di fiducia avverso la sentenza NRG. 1536/2023 del giorno 7/3/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 7 marzo 2024, la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza in data 4 maggio 2023 del Giudice dell'udienza preliminare della medesima città, su concordato delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a Mario Amato in anni 4, mesi 8 e giorni 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 61 n.2, 99 comma 4, 385, commi 1- e 3, cod. pen. (capo 1), 99 comma 4, 624/625 nn. 2 e 6 cod. pen. (capo 2), 81 cpv., 99 comma 4„ 337 cod. pen. (capo 3) e 56, 61 nn. 10 e 11-quater, 81 cpv., 99 comma 4, 628 cod. pen. (capo 4). La Corte ha anche revocato le pene accessorie precedentemente inflitte all'imputato.
2. Ricorrono per Cassazione avverso il predetto provvedimento i difensori dell'imputato lamentando, con motivo unico, il trattamento sanzionatorio riservato all'Amato con particolare riguardo all'aumento di pena legato alla continuazione interna relativa al contestato reato di rapina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione è inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, c.p.p., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. Non risulta, in ogni caso, alcuna applicazione illegittima di pena essendo formalmente contestata dcapo 4 la c.d. "continuazione interna".
2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 maggio 2024/ Il Consigliere egtensore '-