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Ordinanza — n. 24320/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to missing domicile declaration for absent defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24320/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a domicile declaration or election of domicile alongside the filing. The defendant was a free-standing absentee, and the court held that formal requirements under the Code of Criminal Procedure are mandatory for admissibility. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Formal requirements for filing an appeal against a judgment against an absent defendant are mandatory; failure to deposit a domicile declaration renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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absent defendant domicile declaration inadmissible appeal free-standing absentee Code of Criminal Procedure de plano review court costs assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti - a pena di inammissibilità - dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 581 cod. proc. pen
Al riguardo, la Corte di legittimità ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti - a pena di inammissibilità - dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Hassan
pen., essendo l'impugnazione proposta da difensore non legittimato (Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Hassan, Rv.
Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Mirabile
285984 - 01; in termini, Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Mirabile, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APPESO CLAUDIO, nato a TARANTO il 23/10/1974 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI. Ricorso trattato de plano REPUBBLICA ITALIANA 24320-24 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: ANNA MARIA DE SANTIS - Presidente - Ord. n. sez. 1114/2024 MARCO MARIA ALMA CC - 21/05/2024 DONATO D'AURIA R.G.N. 13325/2024 MICHELE CALVISI GIOVANNI ARIOLLI - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APPESO CLAUDIO, nato a TARANTO il 23/10/1974 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI. Ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Appeso Claudio ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto che ha confermato la condanna alla pena di giustizia inflitta all'imputato dal Tribunale di Taranto, in ordine al reato di cui agli artt. 633, 639-bis, 99, comma 4, cod. pen. La difesa deduce l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità ed il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità e alla procedibilità dell'azione penale.

2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio che si è proceduto nei confronti di imputato libero- assente e che non risulta depositata, unitamente al ricorso, la dichiarazione e/o elezione di domicilio. Al riguardo, la Corte di legittimità ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti - a pena di inammissibilità - dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilità, in mancanza, della procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l'impugnazione proposta da difensore non legittimato (Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Hassan, Rv. 285984 - 01; in termini, Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Mirabile, Rv. 285985 - 01).

3. Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle