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Sentenza — n. 24319/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of immediate obvious eccentricity in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24319/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The defense argued that the trial court's qualification of the crime as aggravated robbery and the resulting sentence were legally erroneous compared to the plea agreement. The court ruled that such qualifications and sentencing amounts in plea bargains can only be challenged if they are immediately and obviously eccentric to the charge or result from a manifest error, which was not demonstrated here.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 192, 56, 628 cod. pen.: A plea bargain sentencing or legal qualification is inadmissible for cassation review unless it is immediately and obviously eccentric to the charge or results from a manifest error.

Parole chiave

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inadmissibility de plano plea bargain sentencing legal qualification review immediate obvious eccentricity manifest error standard Code of Criminal Procedure aggravated robbery rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato deducendo, con motivo, unico la nullità della sentenza impugnata ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.
Art. 192, cod. proc. pen.
Art. 56, cod. pen.
Art. 628, commi 1, 2 e 3 n. 3-bis, cod. pen.
artt. 192 cod. proc. pen
per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 56, 628 cod.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro
254865) o risultino frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv.
Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Dell'Aglio Pierre Francois, nato in Costa d'Avorio il giorno 1/1/1994 assistito e difeso dall'avv. Marco Felice Moda - di fiducia avverso la sentenza del giorno 8/3/2024 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 e segg. cod. proc. pen. in data 8 marzo 2024, il Tribunale di Torino, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ha applicato a Pierre Francois Dell'Aglio, esclusa la contestata recidiva, concesse le circostanze generiche ed applicata la riduzione per il rito, la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata (art. 628, commi 1, 2 e 3 n. 3-bis. cod. pen.) commesso in Torino il 19 gennaio 2024.

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato deducendo, con motivo, unico la nullità della sentenza impugnata ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 56, 628 cod. pen. Lamenta, in sintesi, la difesa del ricorrente, l 'erronea qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere qualificato come tentata rapina impropria e non come rapina consumata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Deve al riguardo evidenziarsi che questa Corte ha avuto modo di chiarire che la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, o la entità della pena che corrispondano a quelle oggetto del libero accordo tra le parti, possono essere messe in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risultino, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentriche rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risultino frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare solo formalmente, senza giustificarle adeguatamente, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, o la entità della pena ritenute nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, sì denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.