Court corrects a material clerical error naming the wrong insurance company in a criminal judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the request for correction of a material error admissible and ordered the amendment of a prior judgment. The original ruling incorrectly listed 'Groupama Assicurazioni s.p.a.' as the civil party, whereas the actual plaintiff was 'Generali Italia s.p.a.' The court determined this was a clear clerical mistake rather than a substantive legal issue. Consequently, the judgment was corrected to reflect the proper company name in both the title and the operative provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 cod. pen.; Art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020: A material error in the name of a party within a judgment's title or operative part must be corrected to ensure the document accurately reflects the true parties involved in the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: parte civile GENERALI ITALIA SPA nel procedimento a carico di: SCORDO ANDREA nato a MELITO DI PORTO SALVO il 22/02/1985 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del P. G., che ha chiesto correggersi l'errore materiale; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con sentenza n. 13950/2024 pronunciata all'udienza pubblica del 7 marzo 2024, la Seconda Sezione di questa Corte ha deciso sul ricorso R.G.N. 18898/2023, proposto )1 Scordo Andrea, imputato per il reato di cui all'art. 367 cod. pen., in relazione al quale era LL costituita parte civile società Generali Italia s.p.a. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha condannato l'imputato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, erroneamente indicata nella Groupama Assicurazioni s.p.a., in luogo che nella Generali Italia s.p.a.
Ritiene il Collegio che trattasi all'evidenza di mero errore materiale, che deve dunque essere emendato. Va, dunque, disposta la correzione dell'errore materiale intervenuto nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza n. 13950/2024 pronunciata all'udienza pubblica del 7 marzo 2024, disponendo che, laddove si legge «Groupama Assicurazioni s.p.a.», deve invece leggersi «Generali Italia s.p.a.». P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza n. 13950/2024 resa da questa Corte ,Seconda sezione penale,all'udienza pubblica del 7/3/2024 nei confronti di Scordo Andrea, nel senso che, laddove si legge «Groupama Assicurazioni s.p.a.», deve invece leggersi «Generali Italia s.p.a.».
Manda alla Cancelleria per le conseguenti annotazioni. Così deciso in Roma, il giorno 21 maggio 2024.