Italian Court dismisses appeal claiming lack of written reasoning for preventive measure order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luca Soldano's appeal inadmissible for failing to meet strict procedural requirements. The defense argued the appellate court lacked written reasoning regarding the specific application of the residence obligation, while the prosecution contended the decision was procedurally sound. The court ruled that such a claim is not permitted in this context because the lower court provided a detailed, logical justification for the measure based on the defendant's serious conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125 comma 3 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: A claim of omitted or apparent reasoning is inadmissible when challenging an appellate decision on preventive measures if the reasoning is present, complete, and logically coherent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOLDANO LUCA nato a TRANI il 27/12/1976 avverso il decreto del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art.611 c.p.p..
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello ha riformato il decreto di prevenzione emesso dal Tribunale di Bari nei confronti di Luca Soldano, escludendo la pericolosità sociale ex art. 4 lett.
d) d. Igs.159/2011, a favore di quella della lett.
c) della medesima disposizione e riducendo a due anni la durata della misura.
2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per Cassazione deducendo con unico motivo la violazione di legge da assenza grafica di motivazione sul punto specifico della modalità di applicazione della misura dell'obbligo di soggiorno in Trani.
3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto procuratore generale Antonio Balsamo ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo ripetitivo, manifestamente infondato e, ancor prima, non consentito. Si lamenta la mancanza assoluta di motivazione in ordine alle censure inerenti alla conferma dell'obbligo di soggiorno. Per questa via, cioè deducendo la violazione di legge (specificamente dell'art.125 comma 3 c.p.p.)5 sotto forma di violazione dell'obbligo di motivazione, si intende portare una critica alla motivazione che non è tuttavia consentita in questa sede avverso il provvedimento del giudice d'appello in materia di misure di prevenzione (art.10 comma 3d.
I.vo 6 settembre 2011, n.159). È allora necessario comprendere (i) quale sia l'ambito in cui la critica per omessa motivazione sia consentita nelle forme della violazione di legge e (ii) quale sia il contenuto motivazionale del provvedimento impugnato. Sotto il primo profilo, è opportuno ricordare che l'omessa motivazione può essere evocata ex 606 lett. c, c.p.p. in relazione all'art.125, comma 3, c.p.p. solo in casi 'estremi' di radicale assenza o di apparente presenza della parte giustificativa del provvedimento. In tal senso, si è affermato che motivazione assente è quella che manchi fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.;
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che sia graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); mentre motivazione apparente è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01;
Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
U., n. 25932 del 29/05/2008, lvanov, Rv. 239692 - 01). In relazione al secondo aspetto (contenuto del provvedimento impugnato), ci troviamo di fronte ad una esposizione puntuale dei comportamenti ascritti al proposto (che annovera a suo carico una serie di episodi inquietanti quali,incendio di autovettura, detenzione di mitragliatori ed altre armi, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), che vengono definiti allarmanti e che, per tale ragione, richiedono un intervento contenitivo che non può semplicemente limitarsi a prescrizioni di non frequentazione o nell'invito ad honeste vivere ma che richiedono, con tutta evidenza, l'adozione della misura prevista dall'art. 8,comma 5,d.l.vo 159/2011.
Si tratta di una logica conseguenziale, che trae da gravi premesse, le necessarie conseguenze e che soddisfa pienamente non solo la logica comune ma, ciò che è più importante, il requisito motivazionale posto dalla legge.
2. Su tali premesse, il ricorso va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così depiso in Foma, 10 maggio 2024 Il Cons liere re atore Il Presidente Fran sco Fl/ it Andrea ellegrino / DEPOSITATO IN CANCELLARIA SE