Cassation annuls Appellate Court's inadmissibility ruling allowing Prosecutor to request confiscation revocation for a third-party vehicle owner.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Cagliari Appellate Court's order declaring the Prosecutor's request inadmissible due to lack of standing. The Prosecutor sought to revoke the confiscation of a car found in Spain, arguing the current owner bought it in good faith and that execution would cause unnecessary judicial burden. The court held that despite general restrictions on the Prosecutor's power to seek favorable outcomes, the specific circumstances justified the request to protect the legitimate property rights of a bona fide third party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 655 c.p.p.; Art. 568, comma 4 c.p.p.: While the Prosecutor's power to request favorable outcomes via direct appeal is restricted, the principle of good faith and the protection of third-party property rights allow the Prosecutor to request the revocation of confiscation measures when execution would unjustly burden a bona fide owner.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari nel procedimento nei confronti di: Cadeddu Marco, nato a Cagliari il giorno 5/12/1980 rappresentato ed assistito dall'avv. Marco Antonio Lisu - di fiducia avverso l'ordinanza n. 35/2024 in data 12/02/2024 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fulvio Baldi, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti alla Corte di appello di Cagliari.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 12 febbraio 2024 la Corte di Appello di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile per difetto di legittimazione la richiesta 2 febbraio 2024 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello della medesima città finalizzata ad ottenere la revoca della confisca per equivalente (ex art. 11 I. 146/2006 e 12-sexies d.l. n. 306/1992, ora art. 240-bis cod. pen.) dell'autovettura Fiat mod. 500 Abarth, originariamente immatricolata in Italia ed a suo tempo acquistata da Marco Cadeddu, soggetto condannato per violazioni della legge sugli stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/90) con sentenza della Corte di appello di Cagliari in data 21 gennaio 2022 (irrevocabile dal 7 novembre 2023). Le vicende relative alla predetta autovettura possono essere sinteticamente ricostruite come segue:
a) all'esito del giudizio di merito era stata - tra l'altro - disposta la confisca, anche per equivalente, di tutti i beni mobili registrati facenti capo all'imputato Marco Cadeddu;
b) il Procuratore Generale di Cagliari, competente per l'esecuzione ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen. individuava quale bene integrante il compendio acquisibile anche l'autovettura sopra menzionata;
c) il veicolo non veniva materialmente rinvenuto in possesso del Cadeddu e quindi lo stesso veniva inserito nella banca dati S.D.I. Schengen come "oggetto di ricerca";
d) il 17 dicembre 2022 gli organi di cooperazione internazionale di polizia ricevevano comunicazione che l'autovettura era stata rinvenuta a Barcellona e che la stessa risultava reimmatricolata in Spagna già dal 12 giugno 2013, quindi in data anteriore sia alla data di emissione del provvedimento di sequestro preventivo che a quella di inserimento della ricerca del mezzo nelle banche dati di polizia;
e) con ordinanza in data 23 gennaio 2023 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari, su istanza dell'amministratore giudiziario, autorizzava il recupero del veicolo in Spagna e la sua nuova immatricolazione in Italia;
f) l'attuale intestataria dell'autovettura è tale Ana Belén Rodriguez Bustos che appare avere acquistato in buona fede il veicolo in data 31 ottobre 2017 da tale Oscar And rada Nicolas il che porta a ritenere che il Cadeddu in epoca anteriore a tale data aveva ceduto a terzi il veicolo omettendo di darne comunicazione agli Uffici nazionali competenti e di seguire l'iter per il passaggio di proprietà previsto dalla legge. Alla luce di quanto emerso il Procuratore generale chiedeva alla Corte di appello di revocare la confisca e di disporre la radiazione del veicolo dal P.R.A. italiano e dall'Archivio Nazionale Veicoli stante l'intervenuta esportazione e nuova immatricolazione dello stesso in Spagna.Come detto, la Corte di appello, con l'ordinanza impugnata dichiarava inammissibile la richiesta del Procuratore generale ritenendo che l'unica persona legittimata a richiedere la revoca del provvedimento ablativo e la restituzione del veicolo sia solo l'attuale intestataria Ana Belén Rodriguez Bustos.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore generale, deducendo con motivo unico la violazione della legge processuale (art. 606, comma 1 lett. b, in relazione agli artt. 666 e 676 cod. proc. pen.). Deduce il ricorrente che la Corte di appello ha errato allorquando ha affermato che il Procuratore Generale è privo di legittimazione a chiedere la revoca della confisca del veicolo posto che solo il terzo titolare del bene estraneo al reato ed al giudizio vanterebbe un concreto interesse personale e diretto a proporre istanza di restituzione al giudice dell'esecuzione, facendo valere le proprie doglianze di merito nel contraddittorio e provando la legittima acquisizione del bene stesso ovvero l'assenza di una sua fittizia intestazione.
Osserva il ricorrente che la legittimazione a richiedere la revoca della confisca del bene competerebbe anche al Pubblico Ministero al quale l'ordinamento assegna una funzione generale di "garante della legalità" e, nello specifico, della corretta applicazione degli istituti processuali e sostanziali nella materia penale, quale è, fra gli altri, anche la confisca obbligatoria per equivalente prevista dall'art. 240-bis cod. pen. Non sarebbe al riguardo né rilevante, né decisiva la circostanza che l'attuale intestataria dell'autovettura non abbia formulato alcuna istanza finalizzata ad ottenere la revoca della confisca dato che, come risulta dagli atti, il provvedimento ablatorio non è ancora stato eseguito e la signora Ana Belén Rodriguez Bustos ha ancora la disponibilità del predetto veicolo.
A ciò si aggiunge - prosegue il ricorrente - che è emerso dagli atti che:
a) la signora Rodriguez Bustos ha legittimamente acquistato il veicolo da altro cittadino spagnolo esercente attività di vendita o di rivendita di autovetture e quindi da soggetto diverso dal condannato Cadeddu;
b) il veicolo risulta regolarmente immatricolato in Spagna" c) l'acquisto del veicolo è avvenuto prima che i dati di ricerca del mezzo oggetto di confisca da parte dell'Autorità Giudiziaria italiana fossero inseriti nelle banche dati di polizia legate al Sistema Informativo Schengen. Conclude il ricorrente che, anche sulla base di consolidata giurisprudenza, il Pubblico Ministero è legittimato alla «affermazione della corretta applicazione della legge» penale e sostanziale il che consente anche di rispettare criteri di economia processuale, di evitare la legittima reazione legale della proprietaria del veicolo così come di evitare una presa di posizione critica del Ministero della , Giustizia del Regno di Spagna che potrebbe avere titolo per inoltrare al Ministero della Giustizia italiano una formale protesta per essere stato disposto ed eseguito un provvedimento ablativo non consentito, foriero di conseguenza patrimoniali negative per la terza interessata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rileva la Corte che l'art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario) espressamente dispone che «Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia ...». Principio immanente nel nostro codice di procedura penale è, quindi, quello dell'interesse del Pubblico Ministero ad ottenere una corretta e sollecita applicazione della legge. Detto principio ha trovato conforto in numerose pronunce di questa Corte di legittimità ed in particolare in due pronunce delle Sezioni Unite nella prima delle quali (Sez.
U. n. 9616 del 1995, Rv. 202018) è stato testualmente enunciato il seguente principio di diritto: «Il Pubblico Ministero, avuto riguardo alla natura di parte pubblica che lo caratterizza ed alla fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, deve ritenersi titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità, e cioè che con il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole».
La seconda pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 42 del 1995, Rv. 203093), a corollario di quanto già affermato, ha ulteriormente chiarito che «L'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole».
E' ben vero che le due pronunce citate e molte altre conformi che ne sono seguite fanno espresso richiamo all'interesse ad impugnare ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. così come è vero che il comma 4-bis (introdotto con l'art. 1, comma 1, del d.lvo n. 11/2018) del medesimo articolo di legge prevede la possibilità del pubblico ministero di proporre «impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione», disposizione dalla quale si evince un'indubbia tendenza rispetto alla disposizione previgente a restringere i poteri impugnatori dell'organo di pubblica accusa sia con riguardo alle modalità di azione che con riguardo alla limitazione del potenziale soggetto beneficiario, ciò tuttavia non impedisce di esportare in bonam partem e vista l'assoluta particolarità del caso il principio generale enunciato dalle Sezioni Unite anche alla possibilità per il Pubblico Ministero di chiedere alla Corte di appello la revoca della confisca de qua.
Partendo, infatti, dal principio che «In tema di confisca, il terzo estraneo al reato può far valere il diritto alla restituzione con la proposizione di incidente di esecuzione, nell'ambito del quale, escluso che possano essere rivalutate le ragioni della confisca, può dimostrare la sussistenza del diritto di proprietà e l'assenza di ogni addebito di negligenza (Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Rv. 285695) deve essere evidenziata la particolarità del caso in esame nel quale, come già in parte evidenziato dallo stesso ricorrente:
a) ci si trova in presenza di un veicolo individuato all'estero ma non ancora attinto materialmente dal provvedimento ablativo;
b) l'attuale intestataria non risulta avere avuto contatti con il condannato Cadeddu ed ha acquistato il veicolo immatricolato in Spagna da un venditore autorizzato il che, in assenza di elementi contrari, lascia presumere la sua buona fede;
c) appare più che ragionevole ritenere che qualora il provvedimento di confisca venisse eseguito e qualora la signora Rodriguez Bustos avanzasse una richiesta di restituzione, la stessa sarebbe accolta;
d) l'esecuzione della confisca del veicolo e la conseguente procedura per ottenere la revoca del provvedimento impegnerebbero inutilmente l'Autorità Giudiziaria italiana ed imporrebbero un onere ingiustificato alla stessa cittadina straniera. Alla luce di quanto evidenziato risultano sussistere in capo al Pubblico Ministero richiedente gli elementi non solo per una possibile azione finalizzata a garantire l'osservanza delle leggi ma anche la pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall'art. 73 dell'Ordinamento Giudiziario. L'interesse ad agire del Pubblico Ministero era quindi concreto ed attuale, oltre che indubbiamente finalizzato ad ottenere un provvedimento favorevole alla legittima proprietaria del veicolo. La legittimazione dell'organo della Pubblica Accusa a richiedere alla Corte di appello la revoca del provvedimento di confisca dell'autovettura deve quindi ritenersi sussistente. Quando detto impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla c