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Sentenza — n. 23902/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23902/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23902/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Di Puppo Michele, Di Puppo Umberto, Superbo Alberto, D'Alessandro Marco, Lanzino Ettore e Montualdista Ivan ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l'ordinanza di inammissibilità della richiesta di ricusazione pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro 1'8 gennaio 2024, nell'ambito del procedimento penale rubricato al n. 3807/17 RGNR e n. 3489/17 RG Gip, pendente dinanzi al Gup in sede di rito abbreviato.

Regesto Legislator

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art. 425 c.p, art. 38 cod. proc. pen, art. 416- bis cod. pen; Sentenza — n. 23902/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

Parole chiave

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tempestività dell'istanza di ricusazione difetto di legittimazione dell'associazione esame delle censure formali facoltà di astenersi dal testimoniare rinuncia al dibattimento orale ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 425 c.p
37, 38 e 41 c.p.p., nonché in relazione all'art. 425 c.p.p.".
art. 38 cod. proc. pen
In particolare, i profili di censura attengono: - all'interpretazione dell'art. 38 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che l'istanza di ricusazione, nell'ipotesi in cui la causa sorga nel corso dell'udienza, debba essere presentata prima del termine di questa.
art. 416- bis cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI PUPPO MICHELE nato a RENDE il 06/07/1964 DI PUPPO UMBERTO nato a RENDE il 30/09/1969 D'ALESSANDRO MARCO nato a COSENZA il 12/05/1990 SUPERBO ALBERTO nato a CASTROLIBERO il 25/01/1977 LANZINO ETTORE nato a LUZZI il 16/02/1955 MONTUALDISTA IVAN nato a COSENZA il 01/01/1973 avverso l'ordinanza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti e letti i ricorsi (Avv. Gianluca GARRITANO) udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto procuratore generale Simone PERELLI, il quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Di Puppo Michele, Di Puppo Umberto, Superbo Alberto, D'Alessandro Marco, Lanzino Ettore e Montualdista Ivan ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l'ordinanza di inammissibilità della richiesta di ricusazione pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro 1'8 gennaio 2024, nell'ambito del procedimento penale rubricato al n. 3807/17 RGNR e n. 3489/17 RG Gip, pendente dinanzi al Gup in sede di rito abbreviato.

2. Al riguardo, la difesa deduce: "la violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 37, 38 e 41 c.p.p., nonché in relazione all'art. 425 c.p.p.". In particolare, i profili di censura attengono: - all'interpretazione dell'art. 38 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che l'istanza di ricusazione, nell'ipotesi in cui la causa sorga nel corso dell'udienza, debba essere presentata prima del termine di questa. Si evidenzia che, nel caso in esame, i difensori degli imputati, dopo avere invitato il giudice ad astenersi, avevano poi espressamente chiesto di acquisire, da parte degli assistiti detenuti e in videocollegamento, procura speciale, specificando la necessità di tale acquisizione al fine di depositare istanza di ricusazione che sarebbe poi stata formalizzata nei tre giorni successivi.

La volontà di ,presentare l'istanza di ricusazione era stata dunque ampiamente e tempestivamente manifestata; - al tema relativo all'incompatibilità, alla luce della pregnanza della nuova regola di giudizio della "ragionevole previsione di condanna" prevista dalla riforma Cartabia che deve sostenere il rinvio a giudizio, con conseguente incompatibilità tra il giudice del rito abbreviato e quello che abbia emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di altri concorrenti necessari nel medesimo reato (art. 416- bis cod. pen. e delitti fine contestati con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa), traducendosi una tale valutazione in un'anticipazione di giudizio avente valenza di merito sui fatti contestati nei confronti degli odierni ricorrenti la cui posizione era stata stralciata per la celebrazione del rito abbreviato.

3. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Simone Perelli, con requisitoria del 26/03/2024, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi sono inammissibili. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata e dal verbale di udienza allegato al ricorso risulta che - a fronte di una istanza di astensione rivolta al giudice in relazione alla quale il magistrato si è riservato di decidere - non vi è mai stata una esplicita formulazione della dichiarazione di ricusazione, in quanto i difensori si sono limitati a farsi rilasciare dai rispettivi difesi procura speciale per la richiesta di ricusazione, che però non hanno presentato entro il termine dell'udienza ma, come rilevato dalla Corte di appello, soltanto successivamente a mezzo PEC in cancelleria, senza alcuna anticipazione formale prima della chiusura del verbale dell'udienza nel corso della quale la causa della ricusazione sarebbe insorta.

Pertanto, correttamente la Corte di merito ha ritenuto tardiva la dichiarazione di ricusazione presentata successivamente all'udienza in cancelleria, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema. Si è, infatti, affermato: - che va escluso che il difensore possa "attendere" l'esito della procedura di astensione prima di presentare la dichiarazione di ricusazione (v. tra le altre Sez. 6, n. 49080 del 03/12/2013, Pagnotta, Rv. 258364; Sez. 5, n. 33422 del 26/06/2008, Scaramucci, Rv. 241385; Sez. 2, n. 9166 del 19/02/2008, Farruggio, Rv. 239553;

Sez. 4, n. 2057 del 29/08/1996, Costa, Rv. 206105), in quanto il termine per la dichiarazione di ricusazione decorre autonomamente, e non è collegato all'esito negativo di una eventuale sollecitazione all'astensione rivolta al giudice che versi nella pretesa situazione di incompatibilità (affermare il contrario comporterebbe la conseguenza che il difensore possa presentare in qualsiasi momento una richiesta di invito alla astensione del giudice per essere, in caso di mancato accoglimento dell'invito, rimesso in termini per presentare istanza di ricusazione, in violazione del termine previsto dall'art. 38 comma 1 cod .proc. pen.); che la parte ha l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente" così (Sez.

U., n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096 - 01). Con la conseguenza che il mero rilascio della procura speciale da parte dell'imputato al difensore per presentare la ricusazione, pure avvenuto in udienza, non può tenere luogo della necessaria dichiarazione che la deve accompagnare (sia pure con riserva di allegazione in cancelleria entro i tre giorni successivi), trattandosi di due atti distinti, il primo relativo al conferimento del potere rappresentativo al difensore ed il secondo all'espressione della volontà di ricusare il giudice.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso