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Ordinanza — n. 23751/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23751/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23751/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il G.I.P. del Tribunale di Roma, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 11 marzo 2024, applicava ad Adame Bachi la pena concordata fra le parti in ordine al reato di concorso in rapina aggravata allo stesso ascritto. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Arcadipane, deducendo, con unico motivo difetto di motivazione ex art. 606 lett.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 23751/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il G.I.P. del Tribunale di Roma, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 11 marzo 2024, applicava ad Adame Bachi la pena concordata fra le parti in ordine al reato di concorso in rapina aggravata allo stesso ascritto. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Arcadipane, deducendo, con unico motivo difetto di motivazione ex art. 606 lett.

Parole chiave

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aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva concorso proprio circostanza attenuante commisurazione della pena per rapina altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
del Tribunale di Roma, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAME BACHI nato il 12/01/1998 in Tunisia avverso la sentenza del 11/03/2024 del GIP del TRIBUNALE di ROMAn udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDOft --6, ii/ttu9 3 4". Clagra S'ett 1-k oitLakt-)

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.I.P. del Tribunale di Roma, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 11 marzo 2024, applicava ad Adame Bachi la pena concordata fra le parti in ordine al reato di concorso in rapina aggravata allo stesso ascritto.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Arcadipane, deducendo, con unico motivo difetto di motivazione ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto, successivamente l'entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la legge n. 103 del 2017, per motivi non deducibili nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento. Ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 ) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto che non possono essere dedotti motivi di ricorso aventi ad oggetto il . difetto di motivazione della sentenza impugnata tanto più in relazione al giudizio di comparazione fra circostanze oggetto dell'accordo fra le parti. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. oma, 17 maggio 2024 IL CONSIGLIERE IL PRE IDENTE Sergio krani DEPOSITATO ItN CANCELLARIA SECONDA SEZIONt PENALE IL I