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Sentenza — n. 23747/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated fraud due to inadmissible procedural grounds and lack of novelty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23747/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were non-admissible and lacked the required specificity under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, a hospital director, challenged a conviction for aggravated fraud regarding unpaid private practice fees, arguing procedural errors in witness testimony and a violation of law concerning the definition of fraud through silence. The court determined that the lower court had already correctly addressed these issues as historical facts and specific circumstances, rendering the appellant's arguments a mere repetition without novelty.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it presents non-admissible grounds or lacks the specific novelty required by law, as the lower court has already correctly defined the contested issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of novelty procedural grounds aggravated fraud silence as fraud hospital director liability private practice fees false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 191, cod. proc. pen.
Art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 640, cod. pen.
pen.) circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di esame testimoniale da un agente di polizia giudiziaria, il quale aveva riferito il contenuto di conversazioni telefoniche intercorse con un terzo soggetto; - la violazione di legge (art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
pen.) circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di esame testimoniale da un agente di polizia giudiziaria, il quale aveva riferito il contenuto di conversazioni telefoniche intercorse con un terzo soggetto; - la violazione di legge (art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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sez. 2, 46209 del 03/10/2023, Alfonso, Rv. 285442
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOTOLESE ALBERICO nato a Martina Franca il 07/12/1954 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176 del 2020; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv.

Marina Curzio del foro di Varese, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 20/11/2023 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 22/09/2022 dal Tribunale di Varese, ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato appellante Alberico Motolese per la truffa aggravata di cui al capo A), in danno della ASST (acronimo per Azienda Socio Sanitaria Territoriale) Sette Laghi di Varese, limitatamente al periodo di giugno 2017, riducendo la pena per il diverso giudizio di bilanciamento delle circostanze di segno opposto (prevalenza anziché equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante).

Il Motolese è stato ritenuto responsabile, in qualità di dirigente medico con rapporto di lavoro intramoenia, di aver percepito indebitamente indennità collegate a tale regime di esclusività, omettendo di comunicare all'amministrazione l'esercizio della libera professionale in forma privata.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il Motolese, tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, eccependo con un duplice motivo: - l'inosservanza di norme processuali (artt. 191 e 195, comma 4, cod. proc. pen.) circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di esame testimoniale da un agente di polizia giudiziaria, il quale aveva riferito il contenuto di conversazioni telefoniche intercorse con un terzo soggetto; - la violazione di legge (art. 640 cod. pen.) per aver attribuito al silenzio - ossia alla circostanza di aver taciuto all'azienda ospedaliera l'attività privata svolta presso l'ambulatorio di Martina Franca - significato di raggiro, in mancanza di uno specifico dovere di comunicazione in tal senso, nell'irrilevanza altresì delle vicende relative alla richiesta di fatturazione dopo le prestazioni mediche indicate nel capo di imputazione. Con memoria inviata tramite pec in data 11 maggio 2024 la difesa, in replica alle conclusioni del P.G., insiste nei motivi di ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Entrambi i motivi, infatti, costituiscono acritica riproposizione di questioni correttamente definite dalla corte territoriale. 3.1. Rispetto al primo motivo, il giudice di appello ha a ragione ritenuto che quanto riferito dall'agente di polizia giudiziaria - la ricerca di un appuntamento, poi annullato, presso lo studio privato dell'imputato, a conferma dell'esercizio dell'attività medica fuori dal contesto del rapporto lavorativo con l'amministrazione sanitaria - riguarda un fatto storico, appreso direttamente, e non circostanze riferite da terzi.

Il ricorrente, inoltre, non si confronta con le ulteriori allegazioni istruttorie, ritenute "prove certe dello svolgimento dell'attività al di fuori dell'ospedale" (le dichiarazioni dei pazienti circa il fatto di essere stati visitati in Martina Franca proprio dal dott. Motolese, l'acquisizione delle ricevute rilasciate dall'Ospedale, la testimonianza del fratello dell'imputato - pag. 5 della sentenza impugnata).3.2. Circa il secondo motivo, la motivazione, riscontrando analoga censura, ha individuato gli aspetti della vicenda concreta e, in particolare, la circostanza che il Motolese nel periodo in contestazione percepì l'indennità collegata all'esclusività del rapporto di appartenenza, pur continuando a svolgere attività extra moenia.

Il giudice di appello ha sottolineato che non solo l'omessa comunicazione dell'esercizio di attività professionale privata ma anche il silenzio maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della erogazione di componenti retributive, espressamente indicate nelle voci stipendiali, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo; condotta riconducibile al ricorrente che omise di far rilevare all'amministrazione l'indebita corresponsione dell'indennità e di restituirla, nella consapevolezza di non averne diritto.

In tema di truffa contrattuale, infatti, il silenzio può essere sussunto nella nozione di raggiro quando non si risolve in un semplice silenzio-inerzia, ma si sostanzia, in rapporto alle concrete circostanze del caso, in un "silenzio espressivo", concretizzandosi in un comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa (di recente, sez. 2, 46209 del 03/10/2023, Alfonso, Rv. 285442, in fattispecie, sovrapponibile a quella in oggetto, relativa alla condotta in cui un medico ospedaliero autorizzato all'espletamento di attività sanitaria in regime intra moenia, riconosciuto colpevole del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato per non aver comunicato all'ente pubblico lo svolgimento di attività professionale presso il proprio studio privato, sì da indurre l'ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva, sul presupposto che il rapporto si fosse svolto regolarmente, nel rispetto delle norme contrattuali).

4. L'inammissibilità del ricorso determina la condanna, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis