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Sentenza — n. 23745/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls sentence for damage to public trust property due to victim's withdrawal of complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23745/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's sentence regarding the crime of damaging property held in public trust because the victim withdrew their complaint. The defendant argued for a suspended sentence, but the court found that the recent legislative reform made this offense a private prosecution crime, which was extinguished upon the victim's withdrawal. Consequently, the conviction for this specific charge was voided, while the court remitted the sentencing for the remaining minor contravention to be recalculated.

Regesto Legislator

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Art. 635 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The principle of applying the more favorable law to the accused extends to the regime of criminal admissibility, meaning a subsequent withdrawal of complaint extinguishes the offense if the law has reclassified it as a private prosecution crime.

Parole chiave

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private prosecution crime withdrawal of complaint extinction of offense favorable law principle criminal admissibility public trust property remission of charges danneggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 635 cod. pen.
Ed invero, il suddetto intervento di riforma, ha modificato il comma quinto dell'art. 635 cod.pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale (Sez.
D.Lgs 31/2024
D.Lgs 151/2022
che già il D.Lgs 151/2022 aveva previsto a querela di parte, con ovvia ed ingiustificata disparità di trattamento, immediatamente rilevata già in sede di primi commenti.
Art. 640 cod. pen.
Art. 646 cod. pen.
Art. 620 lett. l) cod.proc.pen.
4 L.110/75, la stessa ex art. 620 lett.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Pasquale Longobuco, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art.
art. 635 cod.pen
Ed invero, il suddetto intervento di riforma, ha modificato il comma quinto dell'art. 635 cod.pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018
pen., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale (Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, (dep.
Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIMEOLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 15/09/1972 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. lette le conclusioni della difesa che ha insistito nei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 19 ottobre 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ferrara del 24-5-2022, riduceva la pena inflitta a Simeoli Giuseppe in ordine ai reati di danneggiamento e porto abusivo di oggetto atto ad offendere allo stesso ascritti a mesi 7 di reclusione.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Pasquale Longobuco, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. avuto riguardo all'intervenuto risarcimento del danno da parte dell'imputato dimostrato anche dalla rimessione di querela; - sospensione del giudizio per pendenza della questione circa la procedibilità di ufficio del delitto di danneggiamento aggravato ove commesso su cose esposte alla pubblica fede dinanzi la Corte . costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve darsi atto di come la questione sollevata con i motivi di ricorso abbia trovato risposta nel recente intervento legislativo operato con il Digs 31 del 2024 in tema di correttivi alla Riforma Cartabia, che ha proprio introdotto la procedibilità a querela anche per le ipotesi di danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede, così equiparando il regime già stabilito dalla prima riforma in tema di furto aggravato ex art. 625 n. 7 cod.pen.. Ed invero, il suddetto intervento di riforma, ha modificato il comma quinto dell'art. 635 cod.pen. stabilendo espressamente che:" Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa".

Tale intervento si imponeva al fine di parificare la procedibilità del reato di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede a quello di furto ex artt. 624, 625 n. 7 cod.pen. che già il D.Lgs 151/2022 aveva previsto a querela di parte, con ovvia ed ingiustificata disparità di trattamento, immediatamente rilevata già in sede di primi commenti. Conseguentemente, avuto riguardo alla intervenuta remissione di querela nella pendenza del presente giudizio, deve farsi applicazione del principio secondo cui a seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal d.

Igs. 10 aprile 2018, n. 36, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod. pen., l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale (Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, (dep. 04/01/2019 ) Rv. 274734 - 01). Il principio risulta ribadito anche da altra più recente pronuncia proprio in tema di modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia essendosi affermato che il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera anche con riguardo al regime di procedibilità (Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023, Rv. 284825 - 01). 1.1.

Orbene nel caso in esame darsi atto dell'avvenuta acquisizione della remissione di querela e conseguentemente l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo a) perché estinto per remissione di querela con pagamento delle spese a carico dell'imputato. 1.2. Quanto alla pena per il residuo capo b), costituito dalla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 4 L.110/75, la stessa ex art. 620 lett.

l) cod.proc.pen. può essere rideterminata da questo giudice di legittimità, superfluo apparendo il rinvio al giudice di merito e va fissata in C 800 di ammenda così determinata pena base C 1200 - 62 bis = C 800.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui all'art. 635 cod.pen. è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al residuo reato ascritto all'imputato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in euro ottocento/00 di ammenda. Roma, 17 maggio 2024 IL CONSIGLIERE ÈT. IL PR SIDENTE SergicLBtrani DEPOSITATO IN DANCELLARIA SECONDA SEZPONE