Italian Supreme Court dismisses appeal as unfounded due to lack of motivation regarding sentencing calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Laura Bartoli inadmissible on procedural grounds. The appellant argued a lack of motivation concerning the sentencing calculation, but the Court found the sole ground manifestly unfounded because the sentence was agreed upon with the Prosecutor General. Consequently, the Court ruled that the appellant cannot complain about the agreed penalty and dismissed the request for revocation of the suspended sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the only ground relied upon is manifestly unfounded, particularly when the penalty was agreed upon by the parties or when statutory consequences follow automatically from prior judgments.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLI LAURA nata a GENOVA il 15/11/1972 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 12/3/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a Laura Bartoli con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia del 26/4/2023.
2. L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza della motivazione in ordine al profilo della dosimetria della pena applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato. Invero, la pena applicata alla Bartoli, peraltro, correttamente determinata, è stata concordata con il Procuratore Generale, per cui l'imputata non può dolersene. Quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena, si osserva che essa consegue di diritto ai sensi dell'art. 168 cod. pen., avendone la ricorrente beneficiato già due volte (con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova del 18/2/2021, irrevocabile in data 8/3/2021 e con sentenza della Corte di appello di Genova del 26/3/2021, irrevocabile in data 12/6/2021), per cui tale statuizione prescinde dall'entità della pena applicata in seguito al concordato in appello.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024.