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Sentenza — n. 23521/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for incompatibility as mere evidentiary connection lacks prejudicial merit evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23521/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the alleged incompatibility of the presiding judge was unfounded. The defense argued the judge's prior involvement in a mafia association case prejudiced his impartiality in the current murder trial, but the court found the facts in the previous proceeding differed from the current one. The court held that mere evidentiary connections without a prior substantive merit evaluation on the same facts do not constitute a valid ground for recusal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 37, comma 1 e 41, comma 1 cod. proc. pen.: A mere evidentiary connection between two criminal proceedings involving the same defendant does not justify recusal unless the judge previously rendered a substantive merit evaluation on the same facts and offense.

Parole chiave

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criminal recusal incompatibility prejudicial merit evaluation evidentiary connection mafia association facts judge impartiality standard Art 606 code of criminal procedure inadmissible appeal partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 37, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 41, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 611 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezione 5, n. 11980 del 7/12/2017, Di Marco, Rv. 272845 - 01
Sezione 6, n. 14 del 2/1/2014, Mancuso, Rv. 258449 - 01
Sezione 6, n. 14 del 2/1/2014, Mancuso, Rv. 258449 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNO DOMENICO nato a PETILIA POLICASTRO il 15/09/1972 avverso l'ordinanza del 28/02/2024 della CORTE di APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale DOMENICO ANGELO RAFFAELE SECCIA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza del 28/2/224, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da Domenico Bruno.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 37, comma 1 e 41, comma 1, cod. proc. pen., nonchè il difetto di motivazione rispetto a quanto prospettato con l'istanza di ricusazione. Osserva che sussiste la causa di incompatibilità del Presidente del Collegio giudicante, in quanto lo stesso in altro procedimento si è espresso in ordine all'appartenenza del ricorrente al sodalizio 'ndranghetistico denominato "Locale di Petilia Policastro", che costituisce il presupposto (e, quindi, la causale) del fatto omicidiario per cui si procede; che, invero, l'omicidio in danno di Valentino Alberto Luca troverebbe la sua genesi proprio nella partecipazione a detto sodalizio del Bruno, che sarebbe stato agevolato dalla commissione di siffatto omicidio.

3. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente destituito di fondamento l'unico motivo cui è affidato. Osserva il Collegio che non sussiste la dedotta incompatibilità del giudice ricusato, sol che si consideri - come correttamente ha evidenziato la Corte territoriale - che i fatti su cui si è pronunciato il presidente della Corte di assise sono diversi da quello per cui si procede, trattandosi in un caso del delitto associativo e nell'altro di un fatto omicidiario, sia pure aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Invero, la funzione pregiudicante - che legittima la ricusazione - non può essere ravvisata in qualsiasi attività processuale precedentemente svolta dallo stesso giudice nel medesimo o in altro procedimento penale a carico dello stesso imputato, ma solo in una valutazione di merito espressa dal giudice, sia sulla sussistenza del medesimo fatto di reato sia sulla colpevolezza dello stesso imputato.

Del resto, le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico tra Stato e giudice; ne consegue che la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto, non determina la sussistenza di un'ipotesi di ricusazione non potendosi ritenere "pregiudicante" l'attività dei giudici ricusati che abbiano partecipato al collegio che ha valutato, in altro e diverso procedimento a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o comunque a diversi fatti (Sezione 5, n. 11980 del 7/12/2017, Di Marco, Rv. 272845 - 01;

Sezione 6, n. 14 del 2/1/2014, Mancuso, Rv. 258449 - 01). Né può esser condiviso il percorso logico argomentativo del difensore, che individua nella partecipazione all'associazione di stampo mafioso - per la quale il Bruno ha riportato condanna - la causale del fatto omicidiario per cui si procede, tenuto conto che detta partecipazione è relativa unicamente all'ambiente nel quale è maturato l'omicidio e che il giudice ricusato non ha espresso neppure in via incidentale alcuna valutazione in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente con riferimento al fatto omicidiario ed ai connessi reati in materia di armi, che costituiscono l'oggetto del presente procedimento ed a cui solo occorre far riferimento ai fini dell'individuazione di un eventuale pregiudizio del giudicante.4.

All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R