Cassation appeal dismissed as extraordinary remedy for factual errors is not available in preventive confiscation cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible regarding a preventive confiscation order. The appellant argued the decision was based on factual errors, claiming personal interest in restitution and lawful acquisition of the property. The court ruled that the extraordinary remedy for material or factual errors is constitutionally excluded for subjects under preventive measures, leaving only standard appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The extraordinary appeal for material or factual errors is not admissible against preventive measures because the legislature established differentiated protection instruments based on the distinct legal situation of the subject compared to a convicted person.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRILLI COSIMO DAMIANO nato a BITONTO il 31/07/1969 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Damiano Brilli proposto per contestare la legittimità di un provvedimento che aveva disposto la confisca di prevenzione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso straordinario per cassazione il difensore, che deduceva che la decisione impugnata era fondata su un errore di fatto, tenuto conto che nel ricorso si era allegato sia che era proprio Brilli, e non i suoi familiari, ad avere un concreto interesse ad ottenere la restituzione del bene, sia che l'immobile colpito dal provvedimento ablatorio era stato acquistato con mezzi leciti e con provvista riferibile al ricorrente.
3. Il ricorso non è ammissibile in quanto il ricorso straordinario non è previsto nella materia della prevenzione. 1.1. La Cassazione ha già affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al "condannato" e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse (Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398 - 01). 1.2.
Si rileva, pertanto, che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto in casi non consentiti, ovvero contro un provvedimento di prevenzione, il che consente di dichiarare l'inammissibilità con la procedura prevista dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,