Ordinanza — n. 23466/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl tribunale di Novara applicava a Elio Fugazzi la pena concordata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato controllo sulla qualificazione giuridica del fatto e alla concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fondava la decisione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23466/2024 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen.. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato controllo sulla qualificazione giuridica del fatto e alla concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fondava la decisione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUGAZZI ELIO nato a NOVA MILANESE il 24/08/1964 avverso la sentenza del 19/02/2024 del TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il tribunale di Novara applicava a Elio Fugazzi la pena concordata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen..
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato controllo sulla qualificazione giuridica del fatto e alla concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fondava la decisione.
3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401). 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 29 maggio 2024 L'estenso