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Sentenza — n. 23460/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23460/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23460/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari di Vicenza, decidendo con le forme del rito abbreviato, condannava gli imputati alla pena di anni due di reclusione ed euro quattromila di multa ciascuno, disponendo la sospensione condizionale della pena a favore di entrambi e per l'"íntera" sanzione, dunque anche per la pena pecuniaria.

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen, art. 135 cod. pen; Sentenza — n. 23460/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il Giudice per le indagini preliminari di Vicenza, decidendo con le forme del rito abbreviato, condannava gli imputati alla pena di anni due di reclusione ed euro quattromila di multa ciascuno, disponendo la sospensione condizionale della pena a favore di entrambi e per l'"íntera" sanzione, dunque anche per la pena pecuniaria.

Parole chiave

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pena pecuniaria sospesa sanzioni penali riduzione della multa riesame dell'entità pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
violazione di legge: sarebbe stato violato l'art. 163 cod. pen.
art. 135 cod. pen
che dispone che quando viene applicata la pena detentiva di due anni ed una sanzione pecuniaria ulteriore che, anche se ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: SCEKIC DEJAN nato il 02/03/1995 ,e. j\ - `[',`\ ZIVKOVIC ANGELA natq,a VICENZA il 08/09/1998 avverso la sentenza del 28/09/2023 del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari di Vicenza, decidendo con le forme del rito abbreviato, condannava gli imputati alla pena di anni due di reclusione ed euro quattromila di multa ciascuno, disponendo la sospensione condizionale della pena a favore di entrambi e per l'"íntera" sanzione, dunque anche per la pena pecuniaria.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero che deduceva: 2.1. violazione di legge: sarebbe stato violato l'art. 163 cod. pen. che dispone che quando viene applicata la pena detentiva di due anni ed una sanzione pecuniaria ulteriore che, anche se ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen. implica il superamento della soglia di concedibilità del beneficio, la sospensione non può estendersi alla pena pecuniaria 3.11 ricorso è fondato. Come dedotto dal pubblico ministero ricorrente, la sospensione condizionale della pena veniva estesa alla sanzione pecuniaria, nonostante quella detentiva "sospesa" fosse di "due anni" e, dunque, non residuassero margini per ulteriori sospensioni La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, limitatamente alla estensione della sospensione condizionale alla multa (inflitta nella misura di quattromila euro).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria, che esclude. Così deciso in Roma, il giorno 29 maggio 2024 L'est