Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 23457/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and generic challenges to factual evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23457/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Costantini and Coco inadmissible. The defendants argued that the lower court erred in recognizing an aggravating circumstance regarding simultaneous presence and misinterpreted the victim's testimony. The court rejected these claims as generic and lacking specific engagement with the appellate court's reasoning, citing established principles that prevent a new evaluation of evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they lack specific grounds or merely propose alternative logical readings of evidence without challenging the manifest illogic of the lower court's motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal lack of specific grounds generic appeal reasons evaluation of evidence aggravating circumstance simultaneous presence c.p.p. article 591 tentata rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, Costantini Giuseppe e Coco Giuseppe, che hanno dedotto motivi che si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, Costantini Giuseppe e Coco Giuseppe, che hanno dedotto motivi che si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 46221 del 08/11/2023, Piromalli
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0.
280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
c), c.p.p., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: COSTANTINI GIUSEPPE nato a APRILIA il 21/02/1984 COCO GIUSEPPE nato a ROMA il 03/08/1982 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. FABRIZIO D'AMICO per Costantini Giuseppe e Avv. ADRIANA ANZELONI per Coco Giuseppe, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 06/11/2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri n. 2342 del 2019, con la quale Costantini Giuseppe e Coco Giuseppe sono stati condannati alla pena di giustizia per il delitto agli stessi ascritto (capo a) artt. 110, 56, 628, commi primo e terzo, n.1, cod. pen.).

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, Costantini Giuseppe e Coco Giuseppe, che hanno dedotto motivi che si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

3. Ricorso Costantini. Violazione di legge e vizio della motivazione in considerazione dell'avvenuto riconoscimento della aggravante contestata delle più persone riunite; la difesa ha richiamato la giurisprudenza sul tema e ha osservato come nel caso in esame, a fronte delle dichiarazioni della persona offesa, non si potesse ritenere ricorrente il requisito della simultanea presenza, nota alla vittima, nel luogo dove la violenza o la minaccia si realizzano.

4. Ricorso Coco. Violazione di legge, di norme processuali, travisamento della prova e vizio della motivazione in ogni sua forma, attesa la evidente erroneità e il travisamento delle dichiarazioni della persona offesa, che ha ribadito diverse volte durante il dibattimento di non aver percepito quale fosse l'intenzione dei due imputati. La difesa evidenziava tra l'altro come il Coco Giuseppe fosse stato riconosciuto dalla persona offesa come la persona che era rimasta in macchina, che non gli aveva dato alcun fastidio, perché era uscito solo per un momento per poi rientrare immediatamente nell'auto che lo aveva bloccato. La prova sconfessa la effettiva commissione di una tentata rapina. La persona offesa, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, non è riuscita a fornire una precisa e incontrovertibile ricostruzione dei fatti, emergendo dalle stesse dichiarazioni l'assoluta estraneità del Coco, in assenza di alcuna affermazione effettiva da parte della persona offesa in ordine al tentativo di volergli effettivamente sottrarre l'auto.

5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti, generici, oltre che manifestamente infondati.

2. In via preliminare, occorre osservare che ricorre nel caso in esame una doppia decisione conforme dei giudici di merito quanto alla affermazione di responsabilità dei due ricorrenti. La Corte di appello ha condiviso le considerazioni e argomentazioni del giudice di primo grado quanto alla imputazione ascritta, ricostruendo in modo logico ed articolato gli elementi a supporto della decisione di condanna. In tal senso, va ricordato che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). Il giudice di appello ha nel caso in esame dettagliatamente considerato ogni risultanza processuale, attraverso una valutazione globale, spiegando in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, mentre i ricorrenti si sono limitati a reiterare le doglianze già proposte in appello, senza confrontarsi con la motivazione, sostanzialmente proponendo una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede.

3. I motivi di ricorso proposti, che possono essere trattati congiuntamente, attesa la prospettazione di doglianze sostanzialmente sovrapponibili in ordine alla ricostruzione della condotta imputata, anche con riferimento alla aggravante contestata, sono ampiamente reiterativi dei motivi di appello e non si confrontano evidentemente con la motivazione della Corte di appello, che ha compiutamente descritto il ruolo di entrambi i ricorrenti, la chiara e simultanea presenza degli stessi nel momento in cui tentavano di impossessarsi violentemente della cosa altrui, con evidente maggiore incisività sulla persona offesa, mediante esercizio di violenza sulla cosa e sulla persona (pag. 4 e seg. dove si è valorizzata la azione e la sua inequivoca direzione al fine di impossessamento sulla base delle coerenti dichiarazioni della persona offesa, valutando anche le ipotesi alternative come un possibile litigio per questioni di viabilità) in assenza di qualsiasi travisamento della prova e con chiara considerazione, per la presenza contemporanea dei due ricorrenti al momento della azione violenta, della aggravante contestata (Sez.2, n. 46221 del 08/11(2023, Piromalli, Rv. 285443-01).

La difesa si è, dunque, limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

I motivi proposti scontano una evidente genericità, attesa la effettiva mancanza di confronto con le argomentazioni spese dalla Corte di appello, in senso del tutto conforme al giudice di merito. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01).

4. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe