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Sentenza — n. 23454/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment on conditional sentence suspension due to lack of reasoned decision on the request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23454/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding the conditional suspension of the sentence while upholding the conviction for receiving stolen goats. The appellant argued that the lower court ignored contradictory witness testimonies and failed to apply the non-prosecution clause for minors. The court found the first three grounds inadmissible as the lower court adequately addressed the evidence and legal arguments, but ruled the fourth ground valid because the appeal judgment remained silent on the request for conditional suspension.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 165 c.p.p.: A judgment is void if it fails to provide reasoned grounds for rejecting a specific request made during the appeal proceedings, requiring annulment on that point.

Parole chiave

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conditional sentence suspension lack of reasoned decision appeal judgment annulment receiving stolen goods non-prosecution clause rivendita ricompensa altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 165 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, con cui la difesa lamenta un difetto di motivazione circa la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 12540 del 12/10/2000, Brescia, Rv. 218172
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez.
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri
13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Ravidà Antonino, nato a Messina il 20.3.1990, contro la sentenza della Corte di Appello di Messina dell'8.1.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13.4.2023 il Tribunale di Messina aveva riconosciuto Antonino Ravidà responsabile del delitto di ricettazione di sei caprini risultati provento di furto denunziato da tale Santoro Antonino nel novembre del 2019 e, di conseguenza, lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile, in cui favore aveva liquidato una provvisionale pari ad euro 2.500;

2. la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, ha ridotto la provvisionale liquidata dal Tribunale ad euro 750,00;

3. ricorre per cassazione il Ravidà per il tramite del difensore di fiducia che deduce: 3.1 mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto contraria alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale: rileva che la condanna del ricorrente è in contrasto con la dichiarazione resa dal Santoro in cui questi aveva riconosciuto di aver venduto all'odierno ricorrente, nel luglio del 2019, 12 caprini al prezzo complessivo di euro 480 con riserva di formalizzare successivamente la transazione nonché, poi, con le deposizioni dei testi Ciatto e Pagano; segnala che il Santoro aveva riferito che la vendita aveva avuto ad oggetto "altri animali" (capretti) ma che le sue dichiarazioni non trovano alcun riscontro e contrastano con altri elementi acquisiti; osserva che la Corte d'appello ha in realtà invertito le versioni fornite dall'imputato e dalla persona offesa in tal modo finendo per travisare il dato probatorio in quanto la versione difensiva è coerente con il prezzo pagato per ciascun capo e pari a quattro volte quello corrente per un capretto; aggiunge che era stata la stessa Corte territoriale ad affermare che i capi rinvenuti avevano tra i tre ed i sette anni e, pertanto, non potevano corrispondere ai "capretti" asseritamente venduti dal Santoro e che, come riferito dal teste Pagano, non sono soliti trovarsi nel mese di luglio; riporta, ancora, la deposizione del teste Ciatto, non valutata dalla Corte; insiste, quindi, per la assoluzione dell'imputato; 3.2 mancanza di motivazione sull'elemento psicologico: segnala il carattere apodittico della motivazione resa dalla Corte d'appello in punto di elemento psicologico sulla cui sussistenza non è stato acquisito il minimo elemento; anche sotto questo profilo insiste per la assoluzione dell'imputato quantomeno per la insufficienza o contraddittorietà della prova; 3.3 illogicità della motivazione in ordine al valore delle capre ed alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.: rileva come non possa ritenersi che il valore di sei capre anziane non abbia consentito di applicare la causa di non punibilità la cui finalità deflattiva avrebbe invece consentito di ritenerne i presupposti applicativi; 3.4 mancanza della motivazione in ordine alla mancata sospensione condizionale della pena: rileva che la difesa aveva censurato la sentenza di primo grado per non avere dedicato alcuna considerazione al beneficio che, tuttavia, nemmeno la Corte territoriale, benché in tal senso sollecitata, ha ritenuto di affrontare;

4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, la insussistenza del denunziato vizio di motivazione poiché la Corte d'appello ha evidenziato le responsabilità del ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio saldando in maniera logica e congrua le fonti di prova in atti; aggiunge che il ricorso finisce con l'attingere il merito, proponendo un'interpretazione alternativa dei fatti sia per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti che per l'elemento soggettivo; rileva che la motivazione risulta adeguata anche relativamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità avendo la Corte evocato la concessione della sospensione condizionale, fatta discendere dalla presenza di precedenti penali;

5. la difesa del ricorrente ha trasmesso una memoria in replica alle considerazioni svolte dalla Procura Generale di cui ha contestato la congruenza rispetto alle ragioni ed alle censure articolate con il ricorso dove, senza sollevare questioni di merito, era stata a sua avviso stigmatizzata la mancata considerazione di elementi decisivi emersi dall'istruttoria dibattimentale e sui quali era stata richiamata l'attenzione della Corte territoriale senza, tuttavia, che ne fossero stati colti il senso e la rilevanza; ribadisce, ancora, la censura articolata con il secondo motivo del ricorso in punto di difetto dell'elemento soggettivo come, anche, con il terzo motivo concernente la ritenuta inapplicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nonché il quarto motivo relativo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato limitatamente al quarto motivo; nel resto è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. Tali sono, infatti, il primo ed il secondo motivo del ricorso che ben possono essere trattati congiuntamente denunciando vizio di motivazione - prospettato anche sotto il profilo del travisamento della prova - in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto per cui è intervenuta la condanna. Non è perciò inutile ribadire che, con riguardo al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il sindacato di legittimità deve essere mirato a verificare che la motivazione:

a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pnnt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965;

Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Vero che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen. vi è quello del "travisamento" della prova che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168;

Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567). La giurisprudenza ha avuto nel tempo modo di chiarire che il controllo del giudice di legittimità si può estendere alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché, però, si tratti di una prova decisiva; si è inoltre sottolineato che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo soltanto l'errore per l'appunto "revocatorio", in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione sulle premesse, mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito; ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza per cui restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, S., Rv. 252349;

Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 in cui la Corte,; in tal senso, anche Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Tanto premesso va ad ogni modo segnalato che, nel caso di specie, si è in presenza, come accennato, ed in punto di responsabilità, di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, sono pervenute — su questo aspetto - a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218;

Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Detto questo, è allora agevole rendersi conto del fatto che il denunziato "travisamento" si risolve, in realtà, nella contestazione dell'esito della lettura che delle prove - indiscutibilmente valutate dai giudici di merito - sia stata operata e sia stata rappresentata nelle sentenze di primo e di secondo grado e sorretta da una motivazione che non presenta profili di criticità tali da renderla censurabile in questa sede. La sentenza impugnata, infatti, ha preso in esame il primo motivo di appello ritenendo non dirimenti e, anzi, interrogandosi retoricamente su quale sarebbe la portata, ad avviso della difesa determinante, delle dichiarazioni rese dal Pagano e dal Ciatto; ha osservato che quest'ultimo aveva riferito della consegna di alcuni capi caprini acquistati dall'imputato tramite un sensale di nome "Nitto", sconosciuto a lui come anche al Santoro e che si vorrebbe riferire ad una compravendita e ad un acquisto dalla stessa parte civile (cfr., pagg. 3-4 della sentenza).

I giudici di secondo grado non hanno affatto trascurato (o equivocato) la versione difensiva che faceva perno sulla vendita effettuata nel luglio del 2019 dal Santoro al Ravidà (che non poteva avere ad oggetto dei capretti in quanto, secondo la difesa, a luglio le capre non partoriscono) e che invece avrebbe riguardato proprio le capre di cui vi è traccia nella deposizione del Ciatto; ha tuttavia congruamente osservato che i capi rinvenuti presso l'azienda del Ravidà erano muniti di bolo endoruminale del Santoro e che, soprattutto, si trattava di capre erano in piena attività da latte e riproduttiva e non affatto, come sostenuto dalla difesa, "vecchie" e da macello.

2. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, con cui la difesa lamenta un difetto di motivazione circa la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.: la Corte d'appello, al contrario, ha fondato la sua decisione su una serie di argomenti tra cui risulta assorbente ed esaustivo il riferimento al "... non disprezzabile valore dei capi (che, per quanto minimizzato dai testi escussi, sempre per come ritraibile da fonte aperta, per sei capre di quella riscontrata età, sfiora il mezzo migliaio di euro) e l'indubbio danno creato all'azienda del Santoro ..." (cfr., pag. 5).

3. Il quarto motivo, invece, è fondato. Con l'atto di appello la difesa aveva sollecitato il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena su cui, tuttavia, la sentenza impugnata è rimasta del tutto silente omettendo di prendere in esame la richiesta, anche al fine di disattenderla motivatamente, il che finisce per viziare irrimediabilmente la decisione impugnata (cfr., Sez. 6, n. 12540 del 12/10/2000, Brescia, Rv. 218172 — 01) che va perciò annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per nuovo esame sul punto specifico. P.Q.M . annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul pun