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Ordinanza — n. 23287/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded generic claim of erroneous legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23287/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Leone Fabio, Colonna Nunzio, and Colonna Matteo inadmissible. The applicants argued for an erroneous legal qualification of their acts, but the Court found their grounds totally generic and manifestly unfounded. Consequently, the appeals were rejected because they attempted to re-examine factual issues rather than presenting a clear error in legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals based on erroneous legal qualification are inadmissible if the qualification is not clearly eccentric to the charge or if the appeal merely challenges evaluative errors in law without evident grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility erroneous legal qualification manifestly unfounded grounds generic appeal argument factual re-examination barred reati penali gravi riscossione di pene pecuniarie pene e misure

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Il Gip presso il Tribunale di Pescara applicava ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2- bis, l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice.
art. 444 cod. proc. pen
Il Gip presso il Tribunale di Pescara applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEONE FABIO nato a ATRI il 04/09/1980 COLONNA NUNZIO nato a VERCELLI il 25/03/1972 COLONNA MATTEO nato a VERCELLI il 17/03/2002 avverso la sentenza del 02/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. NICOLA FABRIZI, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. pi \

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Gip presso il Tribunale di Pescara applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Leone Fabio, Colonna Nunzio e Colonna Matteo, su richiesta degli stessi e con il consenso del Pubblico Ministero, rispettivamente la pena di: - anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 4350,00 di multa; - anni tre mesi sei di reclusione ed euro 4000,00 di multa; - anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 14.600,00 per le imputazioni agli stessi specificamente ascritte.

2. Leone Fabio, Colonna Nunzio e Colonna Matteo hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso con il quale hanno dedotto erronea qualificazione giuridica del fatto relativamente ai reati agli stessi rispettivamente contestati e per i quali era stata richiesta l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivo manifestamente infondato. Il motivo di ricorso, oltre che totalmente generico nella sua enunciazione, è difatti manifestamente infondato. Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2- bis, l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice. Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01;

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01). Ciò posto, è evidente che gli odierni ricorrenti propongano, con il motivo del tutto generico proposto, formalmente inteso a contestare la qualificazione penalistica delle condotte oggetto di imputazione, rivisitare l'esito univoco del procedimento aperto a loro carico e di ridiscutere così questioni di fatto, in modo del tutto generico ed astratto rispetto alle contestazioni elevate, senza neanche enunciare in quali termini e per quali ragioni ricorrerebbe una erronea qualificazione giuridica, che, per le esposte ragioni, non possono essere dibattute in questa sede.

Il motivo valica così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte. 4.. I ricorrenti devono conseguentemente essere condannati al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme