Sentenza — n. 23286/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 07/03/2024 il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Di Giovanni Battista Bruno, sostituendo, limitatamente al reato di cui al capo 2) della rubrica, la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 591 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23286/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art.589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa, come senza alcun dubbio ricorrente nel caso in esame.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI BATTISTA BRUNO nato a NAPOLI il 07/05/2000 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore e procuratore speciale del ricorrente Avv. VITTORIO RANIERI che ha rinunciato al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 07/03/2024 il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Di Giovanni Battista Bruno, sostituendo, limitatamente al reato di cui al capo 2) della rubrica, la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
3. Di Giovanni Battista Bruno, per mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivi di ricorso in ordine alla provvista indiziaria e valutazione della proporzionalità della misura.
4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
5. In data 08/05/2024 il procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione per carenza di interesse in considerazione del provvedimento del Tribunale di Catanzaro del 22.3.2024.
6. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art.589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa, come senza alcun dubbio ricorrente nel caso in esame.
6. Occorre precisare che si versa in una situazione di "soccombenza" in quanto la inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse non è correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, dep.2019, Rv. 274736-01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916-01).
7. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equa del caso di specie, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così dec