Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23281/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23281/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition without legal representation. The lower court had reduced the sentence, but the appellant argued for a violation of procedural law regarding the right to defense. The court ruled that the statutory requirement for a qualified lawyer to file appeals to the Cassation excludes personal filing to ensure professional quality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 cod. proc. pen.; The personal filing of an appeal to the Court of Cassation by the accused is inadmissible, as the law mandates representation by a qualified lawyer to guarantee the necessary level of professional defense.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition qualified lawyer requirement Court of Cassation procedure right to defense limitation abuso di un impianto per l'elaborazione di dati ricorso per inadempienza difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
4 II ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputata: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
Law n. 103 del 2017
Art. 24 Cost.
Art. 111 comma 7 Cost.
Art. 6 CEDU
né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.
art. 640-ter cod. pen
Con sentenza del 25.5.2022, il Tribunale di Bari aveva riconosciuto Rosa Damiani responsabile del delitto di cui all'art. 640-ter cod.
art. 613 cod. proc. pen
4 II ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputata: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Damiani Rosa, nata a Bari il 20.8.1985, contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 30.3.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 25.5.2022, il Tribunale di Bari aveva riconosciuto Rosa Damiani responsabile del delitto di cui all'art. 640-ter cod. pen., a lei ascritto, e, riconosciute all'imputata le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di ani 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, ha ridotto la pena inflitta alla Damiani ad anni 1 di reclusione ed euro 300 di multa;

3. ricorre per cassazione Rosa Damiani articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al combinato disposto degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen. 4 II ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputata: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01). Le SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci