Sentenza — n. 23273/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Palermo con ordinanza del 22/2/2024 disponeva la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 5/7/2023, irrevocabile in data 11/1/2024, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo di cura con braccialetto elettronico nei confronti di Giuseppe Sansone.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 23273/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia avanzata nei termini di legge dal Pubblico Ministero ricorrente. Invero, la dichiarazione di rinuncia al ricorso è pervenuta prima dell'odierna udienza camerale dal Pubblico Ministero che ha proposto l'impugnazione, secondo la previsione dell'art. 589, comma 4, cod. proc. pen. Si impone, dunque, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2024.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO di PALERMOnel procedimento a carico di: SANSONE GIUSEPPE nato a PALERMO il 05/05/1950 avverso l'ordinanza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo con ordinanza del 22/2/2024 disponeva la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 5/7/2023, irrevocabile in data 11/1/2024, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo di cura con braccialetto elettronico nei confronti di Giuseppe Sansone.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha interposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione alla sospensione dell'esecuzione di una ordinanza divenuta ormai irrevocabile a seguito della pronuncia della Suprema Corte. 2.1 È pervenuta rinuncia al ricorso da parte del Pubblico Ministero proponente, in cui si evidenzia che in data 29/3/2024 la Corte di appello di Palermo, su istanza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere, revocando l'ordinanza impugnata; che, dunque, è venuto meno l'interesse a coltivare l'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia avanzata nei termini di legge dal Pubblico Ministero ricorrente. Invero, la dichiarazione di rinuncia al ricorso è pervenuta prima dell'odierna udienza camerale dal Pubblico Ministero che ha proposto l'impugnazione, secondo la previsione dell'art. 589, comma 4, cod. proc. pen. Si impone, dunque, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2024.