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Ordinanza — n. 22677/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as preliminary hearing ruling is unappealable and must be raised before trial judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22677/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the preliminary hearing judge's order to proceed with the trial was unappealable under Italian criminal procedure law. The defense argued the reclassification of the crime violated specific procedural articles, but the Court held such orders are merely procedural impulses. Consequently, the Court ruled that any objections must be raised before the trial judge rather than at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 423, comma b-bis c.p.p.; Art. 429 c.p.p.: The order to proceed with the trial issued by the preliminary hearing judge is unappealable as a procedural impulse, requiring objections to be raised before the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
unappealable preliminary order procedural impulse act reclassification of crime cassation inadmissibility trial judge competence modifica della sentenza revisione in materia penale modifica di misure cautelari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 423, comma b-bis c.p.p.
in violazione dell'art. 423 commal-bis cod.
Art. 429 c.p.p.
Stante la non impugnabilità del decreto ex art. 429 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 429 cod. proc. pen
Stante la non impugnabilità del decreto ex art. 429 cod. proc. pen., l'odierno ricorso proposto avverso tale atto processuale deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 40408 del 08/10/2008
Sez. 2, n. 40408 del 08/10/2008, Rv.
Sez. 6, n. 10097 del 28/01/2005
241869 e Sez. 6, n. 10097 del 28/01/2005, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO GIUSEPPE nato a EBOLI il 17/05/1971 avverso il decreto del 26/03/2024 del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno emetteva decreto che dispone il giudizio nei confronti di D'Angelo Giuseppe, imputato originariamente di riciclaggio, previa riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. 1.1 Avverso il decreto propongono ricorso per cassazione i difensori di D'Angelo, eccependo che il giudice aveva emesso il decreto che dispone il giudizio previa riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'art.648-ter cod. pen. in violazione dell'art. 423 commal-bis cod. proc. pen., per cui rilevavano l'abnormità dello stesso,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Occorre in tal senso ribadire il condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 40408 del 08/10/2008, Rv. 241869 e Sez. 6, n. 10097 del 28/01/2005, Rv. 231152), secondo cui il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice all'esito dell'udienza preliminare, per il principio di tassatività delle impugnazioni, è inoppugnabile, trattandosi di un atto di mero impulso processuale, diretto a fondare la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative alle eventuali eccezioni sollevate nel corso dell'udienza preliminare. Ne consegue che le doglianze sollevate in questa sede dalla difesa possono e devono essere riproposte dinanzi al giudice del dibattimento.

2. Stante la non impugnabilità del decreto ex art. 429 cod. proc. pen., l'odierno ricorso proposto avverso tale atto processuale deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così