Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22676/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding lack of statutory grounds under art. 599 bis code of criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22676/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the specific exceptions permitted under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the appellate court's reduction of the sentence for fraud, arguing a lack of motivation regarding liability, but this was outside the allowed scope for appeals under the special procedure. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.: Appeals under the special procedure for sentence reduction are admissible only for grounds concerning the formation of the party's will to accept the settlement, the prosecutor's consent, or divergent content of the judgment, excluding complaints about waived reasons or failure to evaluate conditions for acquittal.

Parole chiave

Generato dall'IA
special appeal procedure sentence reduction fraud conviction inadmissible appeal procedural grounds motivi di cassazione difetto di motivazione obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte d'appello di Trieste, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte d'appello di Trieste, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
(Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione in punto di responsabilità, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECK PECCOZ GIANLUCA nato a TORINO il 14/07/1978 avverso la sentenza del 14/12/2023 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Trieste, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di Beck Peccoz Gianluca, in relazione al reato di truffa; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione in punto di responsabilità, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 599 bis cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos