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Ordinanza — n. 22675/2024 — snpen Generato dall'IA

Court declares appeal inadmissible for personal filing by defendant regarding constitutional question on Art. 613 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22675/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the defendant to pay court costs and a fine. The defendant personally filed the appeal challenging the lower court's sentence and raising a constitutional question regarding the personal filing of appeals under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected the constitutional argument as manifestly unfounded, citing established precedent that such appeals must be treated de plano when filed by non-authorized parties.

Regesto Legislator

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Art. 613 comma 1 c.p.p.; Art. 610 comma 5 bis c.p.p.: The Court holds that a constitutional question raised by a defendant personally filing an appeal is manifestly unfounded and the appeal must be declared inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal filing constitutional question admissibility Code of Criminal Procedure non-authorized party appeal manifestly unfounded question motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 111 comma 7 Cost.
Art. 117 comma 1 Cost.
Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
111, comma 7, e 117, comma 1 Cost., considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
legge n. 103 del 2017
pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017
272011 - 01; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAIEB HASSENE (CUI 064UTEA) nato in TUNISIA il 09/10/2003 avverso la sentenza del 29/02/2024 del G.i.p. del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.i.p. del Tribunale di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha applicato all'imputato Chaieb Hassenne, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per i reati di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate; rilevato che il ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità e carenza della motivazione, risulta presentato personalmente dall' imputato; che con autonomo motivo viene prospettata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., interpretato nel senso dell'inammissibilità della proposizione del ricorso in sede di legittimità personalmente dall'imputato, in relazione agli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1 Cost., considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; che la prospettata questione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos