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Ordinanza — n. 22674/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court converts asset forfeiture revocation appeal to appeal court due to lack of specific statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22674/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court converted the appeal into an appeal to the Court of Appeal of Naples. The appellant argued that new evidence regarding property purchase and a prior appellate decision constituted grounds for revoking asset forfeiture under the 1956 law. The court ruled that the specific statutory provisions for revocation were not met, thereby transferring jurisdiction to the appellate body. Consequently, the cassation appeal was dismissed by converting it to a lower-level review.

Regesto Legislator

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Art. 4 comma 6 legge 1423/56; Art. 7 comma 2 legge 1423/56: The specific grounds for revoking asset forfeiture measures under the 1956 law must be explicitly met; absent such grounds, the remedy lies in an appeal to the Court of Appeal rather than a cassation appeal.

Parole chiave

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asset forfeiture revocation measure of prevention cassation conversion appellate jurisdiction new evidence admissibility valore venale dell'immobile realizzazione forzata di immobili stima di immobili esteri

Disposizioni normative citate

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Art. 4 comma 6 legge 1423/56
Art. 7 comma 2 legge 1423/56
Con decreto del 31 ottobre 2023- 30 gennaio 2024, il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza con la quale Loreto Erminio, quale terzo interessato, aveva chiesto la revoca, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge n.
Art. 24 comma 4 della Costituzione
1423/56, nonché dell'art. 24 comma 4 della Costituzione, in quanto l'azione di revocazione per contrasto di giudicati è esperibile in presenza di un contrasto tra due decisioni definitive emesse all'esito di procedimenti riguardanti un medesimo soggetto.
art. 24 comma 4 della Costituzione
1423/56, nonché dell'art. 24 comma 4 della Costituzione, in quanto l'azione di revocazione per contrasto di giudicati è esperibile in presenza di un contrasto tra due decisioni definitive emesse all'esito di procedimenti riguardanti un medesimo soggetto.
art. 4 comma 6 legge 1423/56
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORETO ERMINIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 31/12/1961 avverso il decreto del 31/10/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 31 ottobre 2023- 30 gennaio 2024, il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza con la quale Loreto Erminio, quale terzo interessato, aveva chiesto la revoca, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge n. 1423/56 della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, applicata con decreto del medesimo Tribunale nel 2010, su immobili siti in Torre Annunziata, cartolarmente di proprietà di Coppola Annunziata, moglie del proposto DI Ronza Gaetano. 1.1 Avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore di Loreto, premettendo che: 1.1.1 a sostegno dell'istanza era stata portata come prova nuova la relazione ricostruttiva del consulente di Loreto (Avv.

Pirozzi) relativa alla fase di acquisto dell'immobile; 1.1.2 la Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 28.12.2021 aveva disposto la revoca della confisca sul medesimo immobile; 1.1.3 era quindi stato eccepito sia che l'immobile era stato interamente pagato da Loreto che la sussistenza di un contrasto tra giudicati; 1.2 Il difensore rileva quindi che costituisce prova nuova non solo la prova sopravvenuta al provvedimento definitivo, ma anche quella non acquisita nel precedente giudizio, oppure acquisita, ma non valutata neanche implicitamente; era quindi errato il giudizio del Tribunale di non considerare prova nuova la relazione a firma dell'Avv.

Pirozzi; la suddetta relazione ed il successivo pronunciamento della Corte di appello del 2013 (che ne aveva valutato il pregio e la completezza) avevano determinato il venir meno della identità del materiale probatorio rispetto al vaglio pregresso del Tribunale; con la decisione impugnata, il Tribunale era incorso nella violazione dell'art. 7 comma 2 I. n. 1423/56, nonché dell'art. 24 comma 4 della Costituzione, in quanto l'azione di revocazione per contrasto di giudicati è esperibile in presenza di un contrasto tra due decisioni definitive emesse all'esito di procedimenti riguardanti un medesimo soggetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Deve essere disposta la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. 1.1 Ai sensi dell'art. 4 comma 6 legge 1423/56, avverso il provvedimento applicativo di misura di prevenzione, l'interessato ha facoltà di proporre ricorso alla Corte di appello; l'art.7 prevede che "il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato", senza specificare nulla riguardo all'impugnazione, per cui trova applicazione l'art. 4 sopra indicato; pertanto, sulla e impugnazione relativa al mancato accoglimento dell'istanza di revoca, deve essere affermata la competenza della Corte di appello.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello d