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Sentenza — n. 22672/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22672/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22672/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto del 13 febbraio 2024, la Corte di appello di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da Belsito Luca, confermando il decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro che aveva disposto la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni cinque a carico di Belsito. 1.1 Avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore di Belsito, eccependo la violazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e l'apparenza della motivazione in quanto la Corte di appello aveva apprezzato quale unico dato significativo le conclusioni tratte nella sentenza emessa nell'ambito del procedimento n. 2239/2014 R.G.N.R.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22672/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 La Corte di appello ha infatti evidenziato non solo la condanna riportata da Belsito per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., cinque estorsioni, delitti in materia di armi e stupefacenti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (sentenza confermata in appello), ma anche una precedente condanna definitiva C per il reato di estorsione, e il fatto che le condotte associative che hanno caratterizzato la vita del proposto erano ancora in atto nel 2019, quando è stato attinto dalla misura della custodia cautelare in carcere, così fondando un giustificato giudizio di attualità di pericolosità sociale.

Parole chiave

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vigilanza su base consolidata perseguimento penale in via sostitutiva criminalità persistente controllo periodico della detenzione carcerazione preventiva eccessiva assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
1.1 La Corte di appello ha infatti evidenziato non solo la condanna riportata da Belsito per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., cinque estorsioni, delitti in materia di armi e stupefacenti aggravati ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELSITO LUCA nato a VIBO VALENTIA( ITALIA) il 25/04/1990 avverso il decreto del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE; che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 13 febbraio 2024, la Corte di appello di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da Belsito Luca, confermando il decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro che aveva disposto la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni cinque a carico di Belsito. 1.1 Avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore di Belsito, eccependo la violazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e l'apparenza della motivazione in quanto la Corte di appello aveva apprezzato quale unico dato significativo le conclusioni tratte nella sentenza emessa nell'ambito del procedimento n. 2239/2014 R.G.N.R.

DDA (che registrava elementi di certa gravità in ordine alla intraneità del proposto ad un sodalizio criminoso facente capo a Mazzotta Salvatore), ben lungi dall'acquisire i crismi della cosa giudicata; pur ammettendo la materiale configurazione di tali risalenti episodi delittuosi, gli stessi non potevano costituire un supporto dimostrativo valido in ordine al fatto che effettivamente il proposto fosse anche soltanto vicino alla operatività di un sodalizio mafioso; i giudici del merito avevano inoltre preteso di poter valorizzare il mero dato storico del coinvolgimento del proposto in un procedimento nell'ambito del quale era stata mossa la contestazione associativa "aperta" richiamando, tuttavia, vicende che avevano una connotazione temporale assolutamente risalente; i giudici avrebbero dovuto dare conto dell'esistenza dell'attualità della pericolosità, senza presumerla sulla base di un postulato di principio, peraltro richiamato nella sentenza rierusiii, idoneo a rendere la motivazione meramente apparente (specialmente poiché era decorso un apprezzabile intervallo di tempo tra i fatti oggetto del procedimento penale e la formulazione del giudizio di prevenzione); a fronte di tali rilievi, che ponevano un evidente ostacolo alla conclusione di poter ritenere attuale la pericolosità sociale del proposto alla data di emissione del decreto applicativo della misura di prevenzione, la Corte distrettuale aveva operato considerazioni del tutto apodittiche, riconnesse esclusivamente al profilo dell'abitualità, omettendo qualsiasi profilo motivazionale in punto di sussistenza del requisito dell'attualità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 La Corte di appello ha infatti evidenziato non solo la condanna riportata da Belsito per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., cinque estorsioni, delitti in materia di armi e stupefacenti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (sentenza confermata in appello), ma anche una precedente condanna definitiva C per il reato di estorsione, e il fatto che le condotte associative che hanno caratterizzato la vita del proposto erano ancora in atto nel 2019, quando è stato attinto dalla misura della custodia cautelare in carcere, così fondando un giustificato giudizio di attualità di pericolosità sociale.

Con riferimento quindi al ricorso proposto, si deve ribadire che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (vedi anche Sez.2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, PG/Noviello, Rv. 279435- 01 Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590).

Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene, per quanto sopra esposto, posto che la Corte di appello ha risposto alle censure sollevate, riproposte con il ricorso per cassazione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.