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Ordinanza — n. 22665/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing as inadmissible post-2017 law change excluding party-requested penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22665/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible de plano. The appellants challenged a sentence applied upon the request of both parties, arguing legal errors in its calculation. The court ruled that since the decision occurred after August 3, 2017, such sentences are no longer subject to appeal except for specific statutory grounds not met here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing measures applied upon the request of parties are inadmissible unless specific statutory grounds exist, as the 2017 law excluded these from general reviewability.

Parole chiave

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inadmissible appeals party-requested sentencing Cassazione ordinanza procedural exclusion de plano dismissal modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 -bis dell'art. 610 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 610 cod. proc. pen
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 -bis dell'art. 610 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAIORANO ANDREA nato a BATTIPAGLIA il 09/01/1986 MERLUT DARIUS ALEX nato il 04/03/2000 avverso la sentenza del 21/02/2024 del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 21-13191/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I distinti ricorsi all'esame, perfettamente sovrapponibili nella enunciazione dei vizi dedotti, con i quali si impugna la decisione che ha applicato la pena su richiesta delle parti, è inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati. 1.1.

Il provvedimento impugnato ed i ricorsi sono infatti successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sentenza di applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non per motivi specificamente indicati (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.), tra i quali non ricorre la misura intraedittale della sanzione richiesta dalle parti, men che meno ricorre il vizio di applicazione di una pena illegale. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è / infatti, un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il Pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena.

Da parte sua, il giudice ha il potere- dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla in conformità a quanto previsto dalla legge. Consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena, proposta ex art.444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione criteri di calcolo della sanzione condivisi e, comunque, non conducenti verso l'estraneità della sanzione rispetto ai limiti edittali. Né può dedurre motivi attinenti alla mancata sostituzione di una sanzione alternativa neppure proposta.

2. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 -bis dell'art. 610 cod. proc. pen. 2.1. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio 2024.