Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22664/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22664/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was personally filed by the defendant, Patrizio Risi, rather than by a qualified lawyer. The law enacted in 2017 requires all appeals to the Supreme Court to be submitted by attorneys registered in the special register, a rule the Court upheld against constitutional challenges. Consequently, the appeal was rejected without a merits review, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be submitted by qualified lawyers; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition qualified lawyer requirement special register registration de plano dismissal court costs and fine legitimate standing rules diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1 c.p.p.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
21/12/2017, Aiello: È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5-bis dell'art. 610 cod.
art. 613 cod. proc. pen
21/12/2017, Aiello: È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
art. 610 cod. proc. pen
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. 21/12/2017, Aiello
Sez. U. 21/12/2017, Aiello: È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da RISI Patrizio, nato ad Angri il 09/12/1965, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno il 22/12/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; ricorso trattato senza formalità secondo il rito indicato all'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.. .IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Salerno, che ha confermato quella di primo grado, è stato proposto personalmente dall'interessato, che ha sottoscritto l'atto inviato alla Corte di appello di Salerno, con firma autenticata dal difensore. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U. 21/12/2017, Aiello: È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.). 1.2.

Il ricorso deve, pertanto,essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio 2024.