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Ordinanza — n. 22657/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible, ruling it must be an appeal under Art. 322-bis instead of direct cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22657/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the contested order was not subject to direct review under Article 325 of the Code of Criminal Procedure. The court found that the trial judge correctly converted a preventive seizure into a conservatory seizure to guarantee tax credits after acquittal, a procedure supported by Articles 316 and 323 of the Code. Consequently, the proper remedy was an appeal under Article 322-bis, which the court ordered to be transmitted to the Milan Tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 316, 323 comma 4, 325 cod. proc. pen.: When a judge converts a preventive seizure into a conservatory seizure to guarantee tax credits after acquittal, the resulting order is not subject to direct cassation but requires an appeal under Art. 322-bis cod. proc. pen.

Parole chiave

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preventive seizure conversion tax credit guarantee inadmissible cassation appeal Art. 322-bis procedure conservatory seizure order restituzione dell'imposta credito di restituzione statale rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 316 cod. proc. pen.
Il comma 4 del medesimo articolo, tuttavia, prevede che la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del Pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti erariali indicati nell'art. 316.
Art. 323 comma 4 cod. proc. pen.
L'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, depositata in data 17 gennaio 2024 e notificata al difensore il successivo 26 gennaio, sarebbe stata emessa in carenza di potere, giacché all'esito del proscioglimento nel merito, ai sensi di quanto dispone l'art. 323, comma 1, cod.
Art. 325 comma 2 cod. proc. pen.
Esclusa l'abnormità del provvedimento impugnato, si deve evidenziare che neppure è esperibile ricorso diretto per cassazione, non previsto dal secondo comma dell'art. 325 cod.
Art. 322-bis cod. proc. pen.
pen.; bensì -eventualmente- soltanto l'appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti diversi da quello impositivo della cautela reale (ex multís Sez.
Art. 568 comma 5 cod. proc. pen.
pen., secondo la regola generale di cui al comma 5, dell'art. 568 cod.
art. 240 cod. pen
Il giudice che procede nel merito, ove emetta sentenza di proscioglimento, se non deve ordinare la confisca obbligatoria, a norma dell'art. 240 cod. pen., ordina che le cose in sequestro preventivo siano restituite a chi ne ha diritto.
art. 325 cod. proc. pen
Esclusa l'abnormità del provvedimento impugnato, si deve evidenziare che neppure è esperibile ricorso diretto per cassazione, non previsto dal secondo comma dell'art. 325 cod. proc. pen.; bensì -eventualmente- soltanto l'appello ai sensi dell'art.
art. 322-bis cod. proc. pen
pen.; bensì -eventualmente- soltanto l'appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti diversi da quello impositivo della cautela reale (ex multís Sez.
art. 568 cod. proc. pen
pen., secondo la regola generale di cui al comma 5, dell'art. 568 cod. proc. pen., con la conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Milano, competente a decidere sulle impugnazioni di merito in materia cautelare reale

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2337 del 7 gennaio 2015
pen., che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti diversi da quello impositivo della cautela reale (ex multís Sez. 6, n. 2337 del 7 gennaio 2015 P.
Sez. Un. n. 48126 del 20 luglio 2017
261874, nonché da ultima Sez. Un. n. 48126 del 20 luglio 2017, Muscari, in motivazione).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI CESARE nato a BONATE SOTTO il 04/01/1965 avverso l'ordinanza del 15/01/2024 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sosl:ituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza depositata in data 17 gennaio 2024, il Tribunale di Milano -che, a seguito della sentenza del 16 novembre 2023 di proscioglimento dell'imputato da tutte le imputazioni, aveva disposto, con ordinanza del 12 dicembre successivo, la restituzione all'imputato della somma di denaro (euro 127.850,00) ancora in sequestro-, investito dalla richiesta del Pubblico ministero di conservazione delle somme in sequestro, oggetto di pignoramento ad opera della Agenzia delle Entrate-Riscossione, revocava la precedente ordinanza (12 dicembre 2023) di restituzione all'imputato delle somme in sequestro ed assegnava le stesse somme alla Agenzia delle Entrate, che vantava crediti erariali nei confronti dell'imputato per oltre 12 milioni.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Cesare Barbieri, tramite il difensore e procuratore speciale, avv. Michele Vavassori, deducendo a motivo della impugnazione la seguente ravvisata abnormità: 2.1. L'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, depositata in data 17 gennaio 2024 e notificata al difensore il successivo 26 gennaio, sarebbe stata emessa in carenza di potere, giacché all'esito del proscioglimento nel merito, ai sensi di quanto dispone l'art. 323, comma 1, cod. proc. pen., non residuava altra possibilità, per il giudice, che restituire all'imputato prosciolto le somme ancora in sequestro, il che era quanto disposto con l'ordinanza del 12 dicembre 2023. Il successivo provvedimento di revoca della ordinanza di restituzione, con la contestuale assegnazione delle somme alla Agenzia delle Entrate, per la soddisfazione di pretesi crediti erariali, era da ritenersi del tutto privo dei presupposti normativi ed adottato altresì in carenza di potere del giudice penale. Conclude quindi per l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione impugnata.

3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta del 18 aprile 2024, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, evidenziando l'irretrattabilità del provvedimento di restituzione delle somme sequestrate e l'abnormità della destinazione delle stesse a soggetto terzo, non costituito nel giudizio.

4. Il provvedimento impugnato non può essere considerato abnorme,, giacché è stato emesso dall'organo della giurisdizione investito della decisione di merito e secondo un percorso normativo non del tutto estraneo alla disciplina processuale (artt. 316 e 323, comma 4, cod. proc. pen.). 4.1. Il giudice che procede nel merito, ove emetta sentenza di proscioglimento, se non deve ordinare la confisca obbligatoria, a norma dell'art. 240 cod. pen., ordina che le cose in sequestro preventivo siano restituite a chi ne ha diritto. In questi termini il disposto dell'art. 323 del codice di rito.

Il comma 4 del medesimo articolo, tuttavia, prevede che la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del Pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti erariali indicati nell'art. 316. La fattispecie processuale concreta si presta, pertanto, ad essere L% regolata (almeno in astratto) secondo il percorso segnato dal comma 4 dell'art. 323 del codice di rito, doè con la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo a garanzia dei crediti erariali. 4.2.

Esclusa l'abnormità del provvedimento impugnato, si deve evidenziare che neppure è esperibile ricorso diretto per cassazione, non previsto dal secondo comma dell'art. 325 cod. proc. pen.; bensì -eventualmente- soltanto l'appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti diversi da quello impositivo della cautela reale (ex multís Sez. 6, n. 2337 del 7 gennaio 2015 P. C in proc. Ferrante e altri, Rv. 261874, nonché da ultima Sez. Un. n. 48126 del 20 luglio 2017, Muscari, in motivazione). 4.3.

Il ricorso proposto deve essere qualificato come appello, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., secondo la regola generale di cui al comma 5, dell'art. 568 cod. proc. pen., con la conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Milano, competente a decidere sulle impugnazioni di merito in materia cautelare reale

P.Q.M.

Qualificato il ricorso quale appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per il giudizio. Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 10 maggio :2024.