Italian Court dismisses appeal on fraud conviction regarding non-prosecution plea and civil party status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that the lower court erred in applying the non-prosecution plea for minor offenses and in handling the civil party's status. The defense claimed the appellate court ignored post-crime conduct and failed to consider the defendant's poverty for suspended sentence conditions, but the court found these points lacked specificity or were already addressed. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. n. 150/2022; Art. 131-bis c.p.; The subsequent conduct of the offender serves as a supplementary criterion for evaluating the particular minor nature of the offense, not as an autonomous requirement, allowing judges to consider post-crime behavior alongside other statutory factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLO GERARDINA ROSARIA nato a NAPOLI il 08/11/1979 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria del difensore della ricorrente, Avv. ELISA MARINO, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; /(7 \I\
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Gallo Gerardina Rosaria ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 19/06/2023 che aveva confermato la condanna dell'imputata per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che erroneamente la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., considerato che il comportamento contestato appariva senz'altro non abituale ed episodico e che non poteva escludersi che l'offesa fosse di particolare tenuità; la Corte di appello non avrebbe potuto negare l'applicazione della norma sulla base della "condotta susseguente al reato", trattandosi di criterio di valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa solo a seguito della cd. "riforma Cartabia". 1.2 II difensore eccepisce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alle statuizioni civili disposte in primo grado e ccnfermate in appello, malgrado la mancata formulazione delle conclusioni scritte dinnanzi al Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., con conseguente revoca della relativa costituzione ai sensi dell'art. 82 cod. proc. pen. 1.3 II difensore lamenta l'erroneità della decisione della Corte di appello anche con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, non essendosi tenuto conto delle effettive precarie condizioni economiche dell'imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, l'incipit della relazione al D.Lgs. n.150/2022 prevede espressamente che una delle direzioni su cui si è intervenuti relativamente all'art. 131-bis cod. pen. è "l'attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa (primo comma)", precisando che "la condotta susseguente al reato acquista rilievo, nella disciplina dell'art. 131 bis c.p., non come autonomo (autosufficiente) indice-requisito di tenuità dell'offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a quelli di cui all'art. 133, co. 1 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione; gravità del danno o del pericolo; intensità del dolo o della colpa), da impiegare, nell'ambito di un complessivo giudizio, per valutare le modalità della condotta (contemporanea al reato) e l'esiguità del danno o del pericolo." 2 \ Relativamente a tale requisito, si deve ribadire che "la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., nella formulazione novellata dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è applicabile anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, laddove consente al giudice di tenere conto della condotta del reo successiva alla commissione del reato" (Sez.1, n. 30515 del 02/05/2023, Muftah, Rv. 284975); nel caso in esame, pertanto, correttamente la Corte di appello ha negato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. prendendo in considerazione non solo la condotta complessivamente tenuta e l'assenza di segnali di resipiscenza, ma anche l'indifferenza verso il pregiudizio economico consistente cagionato alla persona offesa, così adempiendo all'onere motivazionale richiesto. 1.2 II secondo ed il terzo motivo di ricorso sono reiterativi di quanto già eccepito in appello e, come tali, privi di specificità: la Corte di appello ha rilevato come la parte civile si fosse riportata alle conclusioni presentate al momento della costituzione, applicando quindi correttamente la giurisprudenza di questa Corte ("la mancata presentazione delle conclusioni scritte, previste dall'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen., non configura una revoca tacita della costituzione di parte civile allorchè quest'ultima si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le sue richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese", Sez.5, n. 34922 del 29/04/2016, Borghi, Rv. 267769) e che non era stato assolutamente dimostrato lo stato di assoluta indigenza dell'imputata.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento„ nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non possono essere, infine, esaminati i motivi nuovi depositati dal difensore della ricorrente in data 17 aprile 2024 posto che, ai sensi del quarto comma dell'art. 585 cod. proc. pen., "Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi", con la conseguenza che il deposito avvenuto tardivamente (a fronte dell'udienza fissata per il 24 aprile 2024) comporta l'inammissibilità degli stessi. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.00