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Sentenza — n. 22486/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal for nullity of COVID-19 hearing notice misdirected to wrong lawyer, citing violation of defense rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22486/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Court of Appeal's decision rejecting the defendant's nullity plea regarding a hearing notice misdirected to a different lawyer during the pandemic. The defendant argued this error violated his right to defense, while the lower court incorrectly attributed responsibility to the lawyer for failing to check the registry. The Court ruled that the clerical error by the registry could not be imputed to the lawyer, necessitating the annulment of both proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 178 cod. proc. pen.; Art. 180, 182 cod. proc. pen.: In cases of pandemic-related procedural delays, a nullity caused by the registry's failure to notify the correct defense counsel cannot be attributed to the lawyer's lack of diligence if the lawyer was not present to verify the schedule.

Parole chiave

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COVID-19 procedural nullity misdirected legal notice right to defense violation clerical error imputation intermediate nullity regime risarcimento del danno civile risarcimento per errore giudiziario risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 178 cod. proc. pen.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso Almerico Romano, deducendo: 2.1 Violazione dell'art. 178 cod.proc.pen.
Art. 180 cod. proc. pen.
Art. 182 cod. proc. pen.
art. 178 cod.proc.pen
2.Avverso detta sentenza propone ricorso Almerico Romano, deducendo: 2.1 Violazione dell'art. 178 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 46394 del 04/11/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da ROMANO ALMERICO nato a Torre del Greco il 12/6/1962 avverso la sentenza resa il 22 settembre 2023 dalla CORTE di APPELLO di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. Antonio Gallo che ha replicato alle conclusioni del P.G. e ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di nullità

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Macerata 18 ottobre 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Almerico Romano per il reato lui ascritto di truffa in danno della assicurazione perché estinto per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili già disposte con la sentenza di primo grado, condannandolo al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, liquidati in complessivi 2.500 C, oltre al rimborso delle spese legali. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso Almerico Romano, deducendo: 2.1 Violazione dell'art. 178 cod.proc.pen. e nullità della notifica del decreto di differimento dell'udienza del 20 Marzo 2020 e di tutti gli atti successivi tra cui la sentenza resa dal Tribunale di Macerata.

Osserva il ricorrente che con l'atto di appello veniva eccepita la nullità assoluta della notifica al difensore di fiducia del decreto di differimento dell'udienza del 20 Marzo 2020 per le misure straordinarie adottate per fronteggiare l'emergenza da Covid. Tale comunicazione veniva inviata all'indirizzo di altro avvocato omonimo e la nullità inficiava tutti gli atti successivi e anche la sentenza di primo grado, essendo stato leso il diritto di intervento assistenza e rappresentanza dell'imputato in origine, non essendovi stata conoscenza alcuna della data di udienza successiva.

Il ricorrente osserva che secondo la pronunzia delle Sezioni unite di questa Corte del 26 novembre 2020 l'assenza del difensore dell'imputato che non è stato avvisato è causa di nullità assoluta ed insanabile. La Corte ha respinto detta prospettazione, ritenendo che incombeva sul difensore un onere di collaborazione con la cancelleria, in forza del quale avrebbe dovuto attivarsi per conoscere la data del rinvio, e a sostegno di tale principio ha richiamato una sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione. Ma in quel caso il difensore aveva dato causa all'omessa notificazione, mentre nel caso in esame il difensore non aveva in alcun modo cagionato lo scambio di persona. 2.2 Vizio di motivazione poiché la Corte ha respinto la relativa eccezione valorizzando un onere di collaborazione del difensore con la cancelleria che invece era unica responsabile dell'errore di comunicazione e tale errore non può ricadere sull'imputato e sul suo difensore garato.4_ 2.3 II difensore del ricorrente, avv.

Gallo ha depositato note difensive con cui insiste nei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La censura è fondata e impone l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con la conseguente revoca delle statuizioni civili. In tema di disciplina ennergenziale da COVID-19, l'omesso avviso di differimento dell'udienza nel procedimento trattato con rito cartolare, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. (Sez. 4 - , Sentenza n. 46394 del 04/11/2021 Ud. (dep. 20/12/2021 ) Rv. 282554 — 01) Nel caso esaminato da detta pronunzia si era verificata l'omessa comunicazione del rinvio al difensore di fiducia perché risultato erroneamente cancellato dall'albo professionale, per l'intervenuta modifica del suo codice fiscale; poiché tale situazione era obiettivamente idonea a generare confusione, la Corte ha ritenuto che incombesse sul difensore un onere di collaborazione con la cancelleria e che, non essendosi egli attivato per conoscere l'esito della precedente udienza di cui era stato edotto, non potesse eccepire la nullità, avendo concorso a darvi causa.

Nel caso in esame la Corte di appello, pur dando atto che il differimento dell'udienza non era stato portato a conoscenza del difensore a causa dell'invio della comunicazione ad altro avvocato omonimo, ha ritenuto che la nullità non potesse essere eccepita dal difensore in quanto questi aveva contribuito a cagionarla, non attivandosi presso la cancelleria per conoscere la data di rinvio dell'udienza. Si tratta di motivazione non condivisibile poiché in questo caso l'errore della cancelleria che ha inviato la comunicazione della nuova udienza ad avvocato omonimo non può essere addebitato ad un concorso di colpa da parte del difensore; questi, inoltre, non essendo stato presente all'ultima udienza di discussione in primo grado, non ha potuto presentare le proprie conclusioni e dedurre la causa di nullità, che ha ritualmente eccepito con i motivi di appello.

Essendosi verificata una nullità nel corso del giudizio di primo grado, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata che ha respinto l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa e l'annullamento anche della sentenza di primo grado che è stata emessa in violazione dei diritti di difesa. Va tuttavia evidenziato che nel caso in esame sono già maturati i termini di prescrizione del reato, che è stato dichiarato estinto con la sentenza di appello oggi impugnata, e pertanto, non residuando fatti aventi rilevanza penale, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato si è nelle more estinto e anche agli effetti civili, poiché la pronunzia di primo grado, che aveva affermato il diritto della parte civile al risarcimento, è stata pronunziata in assenza di un regolare contraddittorio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, re