Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 22235/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22235/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22235/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da Galmazi Pietro nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Roma del 4 novembre 2022, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il delitto di evasione. In data 23 dicembre 2022 la Corte di cassazione rilevava d'ufficio l'errore di fatto relativo all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato, maturata prima della pronuncia in grado di appello.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 22235/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza in esame deve essere revocata. 1.1. L'errore di fatto è stato tempestivamente rilevato dalla Corte di cassazione, che ha quindi proceduto ai sensi dell'art. 625 bis, comma 3, seconda parte, cod. proc. pen. 1.2. Con il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, la difesa del ricorrente aveva dedotto l'intervenuta prescrizione del reato di evasione contestato all'imputato, per il decorso del termine di sei anni tra la data della sentenza di primo grado e la data in cui era stata pronunciata la sentenza in grado di appello, assumendo che ai fini del calcolo del termine prescrizionale non dovesse tenersi conto della ritenuta recidiva, atteso il giudizio di subvalenza espresso dal giudice di merito.

Parole chiave

Generato dall'IA
vizio di procedura procedura di revisione penale errore nella commisurazione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale correzione di errore materiale ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 157 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sull'istanza di ufficio di correzione dell'errore di fatto, contenuto nella sentenza del 06/10/2023 della Corte di Cassazione, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da GALMAZI PIETRO nato a ROMA il 14/03/1994, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 4/11/2022; visti gli atti ed il provvedimento della Corte di Cassazione; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. Francesco Monarca, che chiesto annullarsi la sentenza della corte di Cassazione.

RITENUTO IN FATTO

1. La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da Galmazi Pietro nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Roma del 4 novembre 2022, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il delitto di evasione. In data 23 dicembre 2022 la Corte di cassazione rilevava d'ufficio l'errore di fatto relativo all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato, maturata prima della pronuncia in grado di appello.

2. Si è proceduto d'ufficio alla fissazione dell'udienza per delibare sulla correzione del denunciato errore di fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza in esame deve essere revocata. 1.1. L'errore di fatto è stato tempestivamente rilevato dalla Corte di cassazione, che ha quindi proceduto ai sensi dell'art. 625 bis, comma 3, seconda parte, cod. proc. pen. 1.2. Con il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, la difesa del ricorrente aveva dedotto l'intervenuta prescrizione del reato di evasione contestato all'imputato, per il decorso del termine di sei anni tra la data della sentenza di primo grado e la data in cui era stata pronunciata la sentenza in grado di appello, assumendo che ai fini del calcolo del termine prescrizionale non dovesse tenersi conto della ritenuta recidiva, atteso il giudizio di subvalenza espresso dal giudice di merito.

La Corte di Cassazione, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ha osservato che la recidiva contestata e ritenuta, indipendentemente dall'operato giudizio di bilanciamento, operava i suoi effetti quanto al calcolo del termine di prescrizione, secondo l'insegnamento sul punto delle Sezioni unite (Sez. Unite, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01). Così decidendo, la Corte non si è avveduta, per un evidente errore percettivo, senza peraltro compiere alcuna valutazione di carattere giuridico in ordine alla maturazione della prescrizione del reato contestato al Galmazi, che la pena per il reato contestato all'imputato, pur tenendo conto dell'aumento conseguente alla contestata recidiva, come correttamente affermato, per i limiti edittali previsti (da uno a tre anni) non supera la soglia dei sei anni (poiché, applicando l'aumento per la recidiva reiterata pari a due terzi, la pena da considerare agli effetti dell'art. 157 cod. pen.

è pari ad anni cinque di reclusione). Da ciò, deriva che il corso del termine di prescrizione, interrotto dalla sentenza di primo grado del 21 agosto 2015, ha ripreso a decorrere da quella data per la durata di sei anni, senza cause di sospensione, sino al 21 agosto 2021 (senza superare il limite dell'art. 160, comma 3, cod. pen.); sicché prima della pronuncia della Corte d'appello era già maturato il termine di prescrizione del reato.

2. In ragione delle considerazioni che precedono, la sentenza viziata deve essere revocata; conseguentemente, esclusa l'inammissibilità del ricorso originariamente proposto, la sentenza della Corte d'appello di Roma del 4 novembre 2022 deve essere annullata senza rinvio, perché il reato contestato al Galmazi era estinto già alla data della pronuncia in grado di appello.

P.Q.M.

Revoca la sentenza di questa Corte n.463/24 emessa in data 6.10.2023 nei confronti di Galmazi Pietro; annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, n. 11411 in data 4.11.2022, per essere il reato es