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Ordinanza — n. 22008/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22008/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22008/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAKARI HAMZA nato in Marocco il 18/06/1996 (CUI 069GCG4) avverso la sentenza del 27/03/2024 del TRIBUNALE di LECCO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con procedura de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata applicata a Hamza Zakari la pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 700,00 di multa per il contestato reato di rapina aggravata.

Regesto Legislator

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art. 448 - bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22008/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro ft presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509) 4.

Parole chiave

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art. 448 - bis cod. proc. pen art. 129 cod. proc. pen art. 616 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

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art. 448 - bis cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.T.M.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAKARI HAMZA nato in Marocco il 18/06/1996 (CUI 069GCG4) avverso la sentenza del 27/03/2024 del TRIBUNALE di LECCO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con procedura de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata applicata a Hamza Zakari la pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 700,00 di multa per il contestato reato di rapina aggravata.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione in ordine all'esame delle risultanze processuali.

3. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro ft presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509) 4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.T.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il