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Ordinanza — n. 21999/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for mischaracterizing robbery as theft due to lack of manifest error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21999/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence for aggravated robbery, arguing the facts constituted aggravated theft instead. The court rejected this because the indictment clearly established violence against the person, making the appellant's alternative characterization legally untenable and not a manifest error.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 co. 2 bis, 610 co. 5 bis c.p.p.; appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they challenge the legal qualification unless a manifest error exists, which requires the alternative characterization to be immediately obvious and eccentric to the indictment.

Parole chiave

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plea bargain sentence legal qualification error manifest error standard robbery vs theft inadmissible appeal procedural dismissal aggravated theft commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
del Tribunale di Torino, con sentenza in data 20 febbraio 2024, applicava nei confronti di ELHAW NAGY IBRAHIM HAMDALLA MOHAMED la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.
Art. 448 co. 2 bis c.p.p.
pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co.
Art. 610 co. 5 bis c.p.p.
pen., in relazione al reato di rapina aggravata in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torino, con sentenza in data 20 febbraio 2024, applicava nei confronti di ELHAW NAGY IBRAHIM HAMDALLA MOHAMED la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di rapina aggravata in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
281116 - 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
279842 - 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
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Ordinanza — n. 35982/2022 — snpen
Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed for inadmissible grounds regarding waived defenses.
Ordinanza — n. 9639/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible for contesting legal qualification in a settlement agreement case.
Ordinanza — n. 1259/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging legal qualification and sentencing in a plea agreement. The court ruled that such grievances are waived by the agreement itself.
Sentenza — n. 25333/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding conviction for aggravated attempted robbery.
Ordinanza — n. 31456/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding sentencing agreement under Art. 599-bis. The court ruled that the defendant's agreement on sentencing in the appellate court precluded further review of waived issues. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the defendant was ordered to pay court costs. The decision emphasizes the preclusive effect of the sentencing agreement on the entire procedural flow, including cassation. This ruling clarifies that parties cannot relitigate matters they have explicitly waived during the appellate conciliation process. The court applied the principle that such waivers bind the higher judiciary as well. Thus, the legal issue centers on the procedural consequences of a sentencing agreement in Italian criminal procedure.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELHAW NAGY IBRAHIM HAMDALLA MOHAMED CUI 058QW17 nato il 22/02/1999 avverso la sentenza del 20/02/2024 del G.i.p. del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.i.p. del Tribunale di Torino, con sentenza in data 20 febbraio 2024, applicava nei confronti di ELHAW NAGY IBRAHIM HAMDALLA MOHAMED la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di rapina aggravata in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il ricorso censura l'errata qualificazione giuridica del fatto, consistente nella sola sottrazione di una collanina alla persona offesa, con immediata fuga dell'imputato, integrante la diversa ipotesi del delitto di furto aggravato; che così prospettato, il ricorso risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., poiché secondo la giurisprudenza della Corte è consentita la censura dell'operata qualificazione giuridica nell'ipotesi di sentenza applicativa della pena concordata solo ove ricorra un errore manifesto, configurabile quando la diversa qualificazione «risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01;

Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01); la lettura del capo d'imputazione già attesta la pacifica esistenza di atti di violenza sulla persona, finalizzati alla sottrazione dell'oggetto indossato, circostanza fattuale che smentisce la diversa ricostruzione sollecitata dal ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 11 aprile 2024 Il Consigl re Este