Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for mischaracterizing robbery as theft due to lack of manifest error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence for aggravated robbery, arguing the facts constituted aggravated theft instead. The court rejected this because the indictment clearly established violence against the person, making the appellant's alternative characterization legally untenable and not a manifest error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448 co. 2 bis, 610 co. 5 bis c.p.p.; appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they challenge the legal qualification unless a manifest error exists, which requires the alternative characterization to be immediately obvious and eccentric to the indictment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELHAW NAGY IBRAHIM HAMDALLA MOHAMED CUI 058QW17 nato il 22/02/1999 avverso la sentenza del 20/02/2024 del G.i.p. del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.i.p. del Tribunale di Torino, con sentenza in data 20 febbraio 2024, applicava nei confronti di ELHAW NAGY IBRAHIM HAMDALLA MOHAMED la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di rapina aggravata in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il ricorso censura l'errata qualificazione giuridica del fatto, consistente nella sola sottrazione di una collanina alla persona offesa, con immediata fuga dell'imputato, integrante la diversa ipotesi del delitto di furto aggravato; che così prospettato, il ricorso risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., poiché secondo la giurisprudenza della Corte è consentita la censura dell'operata qualificazione giuridica nell'ipotesi di sentenza applicativa della pena concordata solo ove ricorra un errore manifesto, configurabile quando la diversa qualificazione «risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01;
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01); la lettura del capo d'imputazione già attesta la pacifica esistenza di atti di violenza sulla persona, finalizzati alla sottrazione dell'oggetto indossato, circostanza fattuale che smentisce la diversa ricostruzione sollecitata dal ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 11 aprile 2024 Il Consigl re Este