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Ordinanza — n. 21998/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21998/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21998/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente • ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AGGRAZIATO ANTONIO nato a SIRACUSA il 19/09/1999 CASSIA DAVIDE nato a SIRACUSA il 11/08/1984 avverso la sentenza del 15/01/2024 del G.u.p. del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21998/2024 — snpen · Corte di Cassazione: D'Angelo, con i quali si lamenta sostanzialmente l'eccessività della pena applicata a titolo di continuazione (ricorso Aggrazziato) e di quella fissata quale pena base (ricorso Cassia), risultano proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., poiché secondo la giurisprudenza della Corte è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti non l'illegalità della pena, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); analogamente il ricorso proposto nell'interesse di Cassia Davide, a firma dell'Avv.

Parole chiave

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motivi di cassazione riesame dell'entità pena aggravamento della pena criminalità persistente infrazioni uniche e continuate reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Siracusa, con sentenza in data 15 gennaio 2024, applicava nei confronti di Aggrazziato Antonio e Cassia Davide la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di estorsione in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art.
art. 133 cod. pen
pen., poiché secondo la giurisprudenza della Corte è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti non l'illegalità della pena, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Pappalardo, che censura la motivazione della sentenza in ordine al giudizio di insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente • ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AGGRAZIATO ANTONIO nato a SIRACUSA il 19/09/1999 CASSIA DAVIDE nato a SIRACUSA il 11/08/1984 avverso la sentenza del 15/01/2024 del G.u.p. del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.u.p. del Tribunale di Siracusa, con sentenza in data 15 gennaio 2024, applicava nei confronti di Aggrazziato Antonio e Cassia Davide la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di estorsione in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazioni, proposte avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibili perché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il ricorso proposto nell'interesse di Aggrazziato Antonio, così come il ricorso proposto nell'interesse di Cassia Davide, a firma dell'Avv.

D'Angelo, con i quali si lamenta sostanzialmente l'eccessività della pena applicata a titolo di continuazione (ricorso Aggrazziato) e di quella fissata quale pena base (ricorso Cassia), risultano proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., poiché secondo la giurisprudenza della Corte è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti non l'illegalità della pena, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); analogamente il ricorso proposto nell'interesse di Cassia Davide, a firma dell'Avv.

Pappalardo, che censura la motivazione della sentenza in ordine al giudizio di insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. è formulato per ragione non consentita in quanto non compresa tra le violazioni di legge tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 11 aprile 2024 Il Consigliere Estenso