Ordinanza — n. 21998/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente • ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AGGRAZIATO ANTONIO nato a SIRACUSA il 19/09/1999 CASSIA DAVIDE nato a SIRACUSA il 11/08/1984 avverso la sentenza del 15/01/2024 del G.u.p. del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21998/2024 — snpen · Corte di Cassazione: D'Angelo, con i quali si lamenta sostanzialmente l'eccessività della pena applicata a titolo di continuazione (ricorso Aggrazziato) e di quella fissata quale pena base (ricorso Cassia), risultano proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., poiché secondo la giurisprudenza della Corte è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti non l'illegalità della pena, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); analogamente il ricorso proposto nell'interesse di Cassia Davide, a firma dell'Avv.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente • ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AGGRAZIATO ANTONIO nato a SIRACUSA il 19/09/1999 CASSIA DAVIDE nato a SIRACUSA il 11/08/1984 avverso la sentenza del 15/01/2024 del G.u.p. del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.u.p. del Tribunale di Siracusa, con sentenza in data 15 gennaio 2024, applicava nei confronti di Aggrazziato Antonio e Cassia Davide la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di estorsione in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazioni, proposte avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibili perché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il ricorso proposto nell'interesse di Aggrazziato Antonio, così come il ricorso proposto nell'interesse di Cassia Davide, a firma dell'Avv.
D'Angelo, con i quali si lamenta sostanzialmente l'eccessività della pena applicata a titolo di continuazione (ricorso Aggrazziato) e di quella fissata quale pena base (ricorso Cassia), risultano proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., poiché secondo la giurisprudenza della Corte è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti non l'illegalità della pena, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); analogamente il ricorso proposto nell'interesse di Cassia Davide, a firma dell'Avv.
Pappalardo, che censura la motivazione della sentenza in ordine al giudizio di insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. è formulato per ragione non consentita in quanto non compresa tra le violazioni di legge tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 11 aprile 2024 Il Consigliere Estenso