Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds did not match statutory requirements under Art. 448 bis c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the defense did not fall within the specific categories permitted by Article 448 bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's decision solely on the basis of insufficient motivation regarding the absence of exonerating causes under Article 129, which is not a valid ground for cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 bis, comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are strictly limited to specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; appeals based merely on insufficient motivation regarding exonerating causes are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRO' DANIELE CUI 053P1WQ nato a DOLO il 08/12/1974 avverso la sentenza del 15/02/2024 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; .er\ jkl\P-
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Corrò Daniele propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna del 12 marzo 2024 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di riciclaggio e altro. 1.1 Il difensore lamenta la mancanza di adeguata motivazione in merito all'affermata insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; il motivo di ricorso non rientra in nessuno di quelli indicati.
3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11/04/2024 Il Consigliere estensore La Presid