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Ordinanza — n. 21994/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding lack of grounds to challenge conditional sentence application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21994/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged the lower court's application of a suspended sentence, arguing a failure to verify statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that such challenges are not permitted when appealing a concordated sentence, as the law strictly limits reviewable grounds for this specific type of judgment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against concordated sentences are limited to specific statutory grounds, excluding challenges to the verification of acquittal causes under Article 129.

Parole chiave

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concordated sentence appeal Article 129 acquittal inadmissible cassation Criminal Procedure Code suspended sentence review motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Come è noto, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129, cod. proc. pen.
ricorre per cassazione il difensore del Dionisio deducendo mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
ricorre per cassazione il difensore del Dionisio deducendo mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. F n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine
(cfr., Sez. F n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco
279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Dionisio Giuseppe, nato a Bari il 12.5.1994, contro la sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 26.1.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 26.1.2024 il GUP del Tribunale di Bari, su richiesta dell'imputato ed alla presenza del suo difensore di fiducia, ha applicato a Giuseppe Dionisio, in relazione ai reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina, la pena concordata di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 467,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale; o 2. ricorre per cassazione il difensore del Dionisio deducendo mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 3 II ricorso è inammissibile.

Come è noto, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate. In particolare, è pacifico che, in questa sede, ed in relazione ad una sentenza di applicazione concordata della pena, non è consentito lamentare la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. (cfr., Sez. F n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco, Rv. 278337 - 01).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom