Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 21989/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding arrest warrant validation when suspect fails to appear in court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21989/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's validation of an arrest warrant despite the suspect's absence. The defense argued that the failure to summon the suspect for translation and the immediate direct trial violated procedural nullity rules. The court ruled that a suspect's non-appearance, whether due to legitimate impediment or escape from home detention, does not block the validation hearing or the continuation of the trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391, commi 3 e 7, cod. proc. pen.; The absence of an arrested suspect at the validation hearing, resulting from escape or legitimate impediment, does not constitute an obstacle to the hearing's conclusion or the trial's progression.

Parole chiave

Generato dall'IA
arrest warrant validation suspect non-appearance procedural nullity home detention escape direct trial procedure Italian criminal procedure court summons validity procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178, lett. a) e c), cod. proc. pen.
Art. 179, cod. proc. pen.
Art. 558, cod. proc. pen.
Art. 558, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 420, cod. proc. pen.
Art. 420 bis, cod. proc. pen.
Art. 449, cod. proc. pen.
Art. 449, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 450, cod. proc. pen.
Art. 391, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 391, comma 7, cod. proc. pen.
Art. 386, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 558, comma 4 ter, cod. proc. pen.
Art. 380, comma 2, lett. f), disp. att. cod. proc. pen.
Art. 449, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 2759 del 07/12/2023, Saidi
Sez. 6, n. 41598 del 27/06/2018, P.
285898 - 01; Sez. 6, n. 41598 del 27/06/2018, P., Rv.
Sez. 6, n. 53850 del 18/12/2014, Fini
Sez. 6, n. 53850 del 18/12/2014, Fini, Rv.
Sez. 6, n. 3410 del 25/01/2011, Ben Kabab
Sez. 6, n. 17193 del 18/04/2007, Donea
Sez. 6, n. 17193 del 18/04/2007, Donea, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIAW SALIOU COLIN (CUI 04LC7YH) nato a DAKAR (SENEGAL) il 05/11/1998 avverso l'ordinanza del 23/12/2023 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in pwrsona del Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice monocratico del Tribunale di Busto Arsizio, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha convalidato l'arresto di DIAW Saliou Colin, all'esito dell'udienza in camera di consiglio in cui non era comparso l'arrestato, poiché evaso dagli arresti domiciliari ove era stato collocato dal P.M.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con un unico motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, lett.

a) e c), 179, 558, comma 1, 420, 420 bis, 449, 450, 391, comma 3, 386, comma 5, 558 comma 4 ter cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 380, comma 2, lett. f), 123 disp. att. cod. proc. pen.; si lamenta la mancanza di vocatio in ius per l'udienza di convalida dell'arresto e la contestuale celebrazione del giudizio direttissimo, in conseguenza dell'omessa traduzione dell'imputato; la polizia giudiziaria aveva omesso di "custodire" l'arrestato, sino al momento della sua traduzione per la presentazione davanti al Giudice e lo svolgimento del giudizio direttissimo; allo stesso modo, non era stata portata a conoscenza dell'imputato la celebrazione del giudizio direttissimo; ciò equivaleva alla completa omissione della vocatio in ius, con la conseguente nullità assoluta del procedimento instaurato.

Si deduce, infine, vizio della motivazione, in relazione agli artt. 449, commi 2 e 3, 558, commi 5 e 6 cod. proc. pen., non avendo motivato il Giudice le ragioni della regressione del procedimento dopo l'udienza di convalida, in violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. L'impedimento dell'arrestato a comparire all'udienza di convalida, sia esso dovuto a legittimo impedimento, sia che derivi dal rifiuto dell'arrestato di comparire, non osta alla celebrazione dell'udienza di convalida e all'emissione del provvedimento conclusivo dell'udienza, poiché la mancata comparizione dell'arrestato è evenienza considerata possibile dall'art. 391, commi 3 e 7, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2759 del 07/12/2023, dep. 2024, Saidi, Rv. 285898 - 01; Sez. 6, n. 41598 del 27/06/2018, P., Rv. 274148 - 01;

Sez. 6, n. 53850 del 18/12/2014, Fini, Rv. 261682 - 01). Da questo principio, assolutamente costante, discende che in ipotesi di evasione dell'imputato dagli arresti domiciliari, cui sia stato sottoposto in attesa dell'udienza di convalida, la mancata presentazione dell'imputato all'udienza di convalida non costituisce impedimento alla convalida del provvedimento e alla prosecuzione del giudizio, sicché il provvedimento con cui il Tribunale monocratico, investito della richiesta di convalida dell'arresto e di prosecuzione del procedimento con il giudizio direttissimo, ometta di pronunciarsi disponendo la restituzione degli atti al P.M., è illegittimo dovendo provvedere, in tal caso, il Tribunale in ordine alla convalida (Sez. 6, n. 3410 del 25/01/2011, Ben Kabab, Rv. 249229 - 01;

Sez. 6, n. 17193 del 18/04/2007, Donea, Rv. 236453 - 01), restando impregiudicata la trasformazione del rito a norma dell'art. 452 cod. proc. pen. come correttamente disposto dal Giudice della convalida con il provvedimento impugnato, il che rende manifestamente infondata la censura del ricorrente in ordine alla regressione del procedimento.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 11 aprile 2024 Il Consi