Italian Court corrects a previous judgment's material error regarding civil party cost allocations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation procedurally corrected a material error in its own prior judgment concerning the allocation of civil party costs. The applicants argued that the original ruling failed to properly specify which civil parties bore which expenses. The court decided to amend the operative part of the earlier decision to explicitly assign specific cost amounts to each named civil entity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The court may correct material errors in its own judgments ex officio to ensure the operative provisions accurately reflect the intended legal outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRICANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 06/06/1967 GUERRERA SILVIO nato a PALERMO il 08/10/1961 MESSIA GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/03/1977 TAORMINA GIROLAMO nato a PALERMO il 18/06/1982 LA TORRE GIUSEPPE nato a PALERMO il 02/08/1951 VERGA SALVATORE nato a PALERMO il 15/01/1991 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto che si proceda alla correzione dell'errore rilevato.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Nel dispositivo della sentenza n. 6018 del 2024 è stato rilevato, ex officio, un errore materiale nel dispositivo, nella parte relativa alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili, che deve essere corretto nel modo seguente: dopo le parole «dichiara inammissibili i ricorsi di Messia Giuseppe, Guerrera Silvio e Taormina Girolamo che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende», in sostituzione delle parole: «nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida: in favore di Lipira Santo in euro 3.686,00 oltre accessori di legge; in favore di "F.a.i." in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore dell'associazione "Caponnetto" in euro 3.900,00 oltre accessori di legge; in favore di "Solidaria" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "S.o.s. impresa" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "Confcommercio" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "Sicindustria" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "Centro studi Pio La Torre" in euro 4.000,00 oltre accessori legge; in favore del comune di Isola delle Femmine in euro 4.000,00 oltre accessori di legge», deve essere inserito un punto e, dopo il punto, le seguenti parole:
«Condanna Messia Giuseppe, Taormina Girolamo e Guerrera Silvio alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili "Solidaria", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, "Confcommercio", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge "S.O.S. impresa", che liquida in euro 4000 oltre accessori di legge, "Sicindustria", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, "Centro Sudi Pio La Torre", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, "Associazione "Caponnetto", che liquida in euro 3.900,00 oltre accessori di legge; condanna Guerrera Silvio alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile "Comune di Isola delle Femmine", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge; condanna Guerrera Silvio e Messia Giuseppe alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Lipira Santo, che liquida in euro 3686,00 oltre accessori di legge; condanna Taormina Girolamo e Messia Giuseppe alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile "F.A.I." , che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge. 2.Preso atto dell'errore materiale, il collegio procede alla correzione dell'errore rilevato.
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 6018 del 2024 pronunciata da questa Corte in data 9 gennaio 2024 nella parte relativa alle spese sostenute dalle parti civili, che deve essere corretto nel modo seguente: dopo le parole «dichiara inammissibili i ricorsi di Messia Giuseppe, Guerrera Silvio e Taormina Girolamo che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende», in sostituzione delle parole: «nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida: in favore di Lipira Santo in euro 3.686,00 oltre accessori di legge; in favore di "F.a.i." in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore dell'associazione "Caponnetto" in euro 3.900,00 oltre accessori di legge; in favore di "Solidaria" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "S.o.s. impresa" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "Confcommercio" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "Sicindustria" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "Centro studi Pio La Torre" in euro 4.000,00 oltre accessori legge; in favore del comune di Isola delle Femmine in euro 4.000,00 oltre accessori di legge», deve essere inserito un punto e, dopo il punto, le seguenti parole:
«Condanna Messia Giuseppe, Taormina Girolamo e Guerrera Silvio alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili "Solidaria", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, "Confcommercio", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge "S.O.S. impresa", che liquida in euro 4000 oltre accessori di legge, "Sicindustria", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, "Centro Sudi Pio La Torre", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, "Associazione "Caponnetto", che liquida in euro 3.900,00 oltre accessori di legge; condanna Guerrera Silvio alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile "Comune di Isola delle Femmine", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge; condanna Guerrera Silvio e Messia Giuseppe alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Lipira Santo, che liquida in euro 3686,00 oltre accessori di legge; condanna Taormina Girolamo e Messia Giuseppe alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile "F.A.I." , che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge.
Così dec