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Ordinanza — n. 21983/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21983/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21983/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 03/11/2023, la Corte d'appello di Catania, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 25/01/2022 del Tribunale di Ragusa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rideterminava in 4 anni di reclusione ed C 1.200,00 di multa la pena irrogata ad Hamdi Tebra per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di estorsione ai danni di Alessandra Schilirò (capo A dell'imputazione) e di tentata estorsione ai danni di Alessandra Schilirò e di Giuseppe Di Martino (capo B dell'imputazione), confermando la condanna dello stesso Tebra per tali due reati.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21983/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 25/01/2022 del Tribunale di Ragusa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rideterminava in 4 anni di reclusione ed C 1.200,00 di multa la pena irrogata ad Hamdi Tebra per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di estorsione ai danni di Alessandra Schilirò (capo A dell'imputazione) e di tentata estorsione ai danni di Alessandra Schilirò e di Giuseppe Di Martino (capo B dell'imputazione), confermando la condanna dello stesso Tebra per tali due reati.

Parole chiave

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tentata estorsione estradizione recidiva nell'infrazione esame di cassazione revisione della sentenza penale pena massima

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEBRA HAMDI, nato in Tunisia il 13/11/1989 avverso la sentenza del 03/11/2023 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 03/11/2023, la Corte d'appello di Catania, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 25/01/2022 del Tribunale di Ragusa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rideterminava in 4 anni di reclusione ed C 1.200,00 di multa la pena irrogata ad Hamdi Tebra per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di estorsione ai danni di Alessandra Schilirò (capo A dell'imputazione) e di tentata estorsione ai danni di Alessandra Schilirò e di Giuseppe Di Martino (capo B dell'imputazione), confermando la condanna dello stesso Tebra per tali due reati.

2. Avverso l'indicata sentenza del 03/11/2023 della Corte d'appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Hamdi Tebra, affidato a un unico motivo, con il quale, premessa la possibilità di contestare, con il ricorso per cassazione «avverso la sentenza di patteggiamento», la qualificazione giuridica del fatto, deduce che «[n]el caso in specie la Corte [d'appello] avrebbe dovuto qualificare il fatto diversamente».

3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). La Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01.

In motivazione, la Corte ha precisato che tale principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., il quale costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta - in modo, peraltro, del tutto generico - l'asseritamente erronea qualificazione giuridica del fatto non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello.

Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca