Italian court dismisses direct cassation appeal, reclassifying it as a precautionary appeal to the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the direct appeal filed by Immobili Trade against the lower court's refusal to return a seized boat. The company argued that the lower court incorrectly linked the vessel to the convicted Mingardo and his wife, Paola Sabbadin, based on flawed reasoning regarding corporate attribution and asset availability. The court rejected this merit-based argument, ruling instead that the direct appeal was procedurally improper because the correct remedy for a third party seeking restitution before a final judgment is a precautionary appeal to the trial court, not a direct cassation petition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 322-bis cod. proc. pen.; Art. 568 cod. proc. pen.: A third party seeking restitution of seized property before the final judgment becomes irrevocable must file a precautionary appeal with the trial court, not a direct cassation appeal, which is therefore inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMMOBILI TRADE avverso l'ordinanza del 04/12/2023 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 04/12/2023, la Corte d'appello di Venezia rigettava l'istanza, che era stata presentata dalla società Immobili Trade, di restituzione dell'imbarcazione da diporto denominata MATILDE YCPA, intestata a tale società e che era stata sottoposta a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, nell'ambito del procedimento penale 935/2017 RGNR che era stato instaurato contro, tra gli altri: Gianni Mingardo (nei cui confronti era stato disposto il sequestro dell'imbarcazione), per i reati di associazione per delinquere e per diversi reati tributari e di autoriciclaggio, essendo poi intervenuta, a suo carico, sentenza di condanna, emessa in esito a giudizio abbreviato, del G.u.p. del Tribunale di Padova, confermata con la sentenza del 27/04/2023 della Corte d'appello di Venezia;
Paola Sabbadin, moglie del Mingardo e legale rappresentante della società Immobili Trade, per il reato di riciclaggio, la cui posizione era stata stralciata, in sede di udienza preliminare, a seguito dell'ammissione del Mingardo al rito abbreviato e che era stata poi rinviata a giudizio per il suddetto reato di riciclaggio.
2. Avverso tale ordinanza del 04/12/2023 della Corte d'appello di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, la società Immobili Trade, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e dell'art. 322-ter cod. pen., nonché la «nullità della relativa motivazione per illogicità del ragionamento fondato sul completo travisamento dei ritenuti presupposti di applicabilità della norma». La ricorrente rappresenta che la Corte d'appello di Venezia avrebbe rigettato l'istanza di restituzione dell'imbarcazione in sequestro in ragione delle ritenute riconducibilità della società Immobili Trade in capo al Mingardo e alla moglie Paola Sabatin e disponibilità dell'imbarcazione in capo allo stesso Mingardo, sull'assunto che ciò sarebbe risultato sia dalla sentenza del 27/04/2023 della stessa Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna del Mingardo sia dal decreto che aveva disposto il giudizio nei confronti della Sabatin.
Ciò rappresentato, la ricorrente deduce anzitutto che, contrariamente a quanto reputato dalla Corte d'appello di Venezia, «in nessun luogo nella sentenza [del 27/04/2023] è invece dato modo di rilevare che Immobili Trade sia una realtà societaria in effetti riconducibile al Mingardo. La sentenza non ne parla affatto», atteso che «[n]essun accertamento che permetta di ricondurre ad Immobili Trade un ruolo di amministratore di fatto per il Mingardo [vi] è contenuto», con la conseguenza il giudizio di condanna del Mingardo «è pertanto solo in maniera evidentemente contraddittoria che viene valorizzato nelle conclusioni ostese dalla Corte».
La ricorrente ribadisce che, dalla menzionata sentenza, risulterebbe «l'assenza di un qualsivoglia aspetto di coinvolgimento dell'operato aziendale di Immobili Trade della società proprietaria del bene mobile registrato oggetto del sequestro preventivo [...] nelle vicende fraudolente che, dapprima in ipotesi accusatoria ed infine pure nel perimetro delle pronunce di condanna [...] avrebbero costituito il prodotto del funzionamento dell'associazione per delinquere contestata quale collante e terreno di germinazione delle singole fattispecie delittuose ascritte ai numerosi imputati».
Immobili Trade deduce in secondo luogo che, sempre nella sentenza del 27/04/2023 della Corte d'appello di Venezia, «nessuna condanna vi è per quei reati che dovrebbero costituire il presupposto del riciclaggio contestato alla Sabbadin», con la conseguenza che l'ordinanza impugnata sarebbe viziata anche «nella parte in cui ritiene che l'intervenuta emissione di un decreto che dispone il giudizio con riferimento ai contenuti del capo di imputazione elevato nei confronti di Sabbadin Paola abbia l'effetto di accertare una qualche riconducibilità all'imputato Mingardo della realtà societaria di cui la Sabbadin è amministratore; ed egualmente per la parte in cui ritiene che sortirebbe l'effetto di confermare la positiva sussistenza per il bene in sequestro del requisito della sua disponibilità per il reo (intendendosi qui il Mingardo)».
Pertanto, «la stessa riconducibilità del bene all'imputato quale conseguenza della riconducibilità ad esso della realtà aziendale cui il bene è pertinente, sono dunque conclusioni erronee ed inidonee a sostenere correttamente la impugnata decisione di rigetto».
3. Il ricorso deve essere qualificato come appello cautelare, ex art. 322-bis cod. proc. pen., sicché va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia, per l'espletamento della relativa fase. Con la sentenza Muscari (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938-01), le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, può chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene sequestrato e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame.
Nell'adottare tale orientamento, le Sezioni unite hanno escluso la possibilità che il terzo estraneo potesse ricorrere alla procedura dell'incidente di esecuzione se non dopo il passaggio in giudicato della sentenza che abbia disposto la confisca (le stesse Sezioni unite hanno quindi chiarito che, qualora sia stata erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame). Pertanto, la corretta sequenza procedimentale è costituita da: istanza di restituzione al competente giudice della cognizione - appello cautelare ex art. 322- bis cod. proc. pen. contro l'ordinanza di rigetto o di inammissibilità di tale istanza - ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. contro l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame a norma di detto art. 322-bis cod. proc. pen.
Si deve inoltre rammentare che il ricorso diretto per cassazione può essere proposto, ai sensi dell'art. 325, comma 2, cod. proc. pen., contro il provvedimento "genetico" di sequestro.
4. Ne discende che il ricorso che è stato proposto, nell'interesse della società Immobili Trade, direttamente alla Corte di cassazione - con il quale, peraltro, risultano dedotti motivi di censura che attengono anche al merito della decisione impugnata - deve essere riqualificato, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come appello ex art. 322-bis dello stesso codice, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia, competente ai sensi del comma 1- bis dello stesso art. 322-bis cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello ex art. 322-bis cod. proc. pen.,