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Sentenza — n. 21966/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21966/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21966/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 novembre 2023, confermava la sentenza di condanna di Decolombi Aide per i reati di cui agli artt.81 cpv., 110, 624 co.1 n 2) e 7) e co.2 cod. pen. (capo a: per essersi impossessata di energia elettrica sottraendola dalle scatole di derivazione della società ASM S.p.a., presenti nei locali contatori di edificio di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Vercelli) e 81 cpv., 110, 633 e 639-bis cod. pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Decolombi, rilevando che la Corte di appello, a fronte delle modifiche apportate dalla cd. Legge Cartabia in relazione alla procedibilità a querela per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere in relazione al capo a) di imputazione, non avendo considerato la richiesta formulata in tal senso dal Procuratore generale.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21966/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò premesso, la Corte di appello ha correttamente osservato che il contatore manomesso dall'imputata era situato all'interno di un edificio di proprietà di un ente pubblico e che l'energia elettrica sottratta è 1./un bene destinato a servizio pubblico, con conseguente sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., che rende il reato perseguibile d'ufficio; sul punto, si veda Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 19/01/2024, PMT/Russo, Rv. 285844, che ha precisato che l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio.

Parole chiave

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sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici distribuzione dell'elettricità disturbo elettromagnetico approvvigionamento energetico azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DECOLOMBI AIDE natoa SESTO SAN GIOVANNI il 04/09/1978 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. ANGELO ROVEGNO, che si è riportato ai motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 novembre 2023, confermava la sentenza di condanna di Decolombi Aide per i reati di cui agli artt.81 cpv., 110, 624 co.1 n 2) e 7) e co.2 cod. pen. (capo a: per essersi impossessata di energia elettrica sottraendola dalle scatole di derivazione della società ASM S.p.a., presenti nei locali contatori di edificio di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Vercelli) e 81 cpv., 110, 633 e 639-bis cod. pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Decolombi, rilevando che la Corte di appello, a fronte delle modifiche apportate dalla cd. Legge Cartabia in relazione alla procedibilità a querela per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere in relazione al capo a) di imputazione, non avendo considerato la richiesta formulata in tal senso dal Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1 L'art. 624 cod. pen. prevede che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7- bis"; l'art. 625 prevede, quali circostanze aggravanti: "7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede(10), o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza"; 7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica".

Ciò premesso, la Corte di appello ha correttamente osservato che il contatore manomesso dall'imputata era situato all'interno di un edificio di proprietà di un ente pubblico e che l'energia elettrica sottratta è 1./un bene destinato a servizio pubblico, con conseguente sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., che rende il reato perseguibile d'ufficio; sul punto, si veda Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 19/01/2024, PMT/Russo, Rv. 285844, che ha precisato che l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semp