Cassation court dismisses appeal against acquittal due to reasonable doubt regarding mafia involvement in electoral bribery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Prosecutor General against the Second Instance Court's decision to acquit the defendant. The lower court found reasonable doubt regarding the defendant's knowledge of the alleged bribe recipient's mafia ties and the specific use of mafia methods in securing votes. Consequently, the prosecution's arguments were rejected as generic and insufficient to overcome the evidentiary gaps identified by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-ter c.p.; Art. 96 D.P.R. 30/03/1957 n. 361: The criminal court must acquit the defendant when reasonable doubt persists regarding the imputability of the criminal act, specifically concerning the knowledge of the criminal nature of the counterpart and the specific mafia methodology employed.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: SCRIVANO GIUSEPPE, nato a Enna il 26/05/1964 avverso la sentenza del 24/04/2023 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria dell'Avv. VINCENZO LO RE, difensore di Scrivano Giuseppe, di replica al ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio; letta la memoria dell'Avv.
VINCENZO LO RE, difensore di Scrivano Giuseppe, di replica alla requisitoria del Pubblico Ministero; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, il quale si è riportato alla propria requisitoria scritta e ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio; udito l'avv. ETTORE BARCELLONA, in difesa delle parti civili Sicindustria Palermo, Comune di Bagheria, Associazione Culturale Pio La Torre e Comune di Alimena, il quale si è associato ai motivi di ricorso e alle conclusioni del Pubblico Ministero e ha depositato conclusioni e note spese per tutte le menzionate parti civili; udito l'Avv.
VINCENZO LO RE, difensore di Scrivano Giuseppe, il quale ha insistito per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24/04/2023, la Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza del 11/12/2020 del Tribunale di Palermo - cori la quale Giuseppe Scrivano era stato condannato per il reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter cod. pen. -, previa riqualificazione del fatto attribuito allo stesso Scrivano come corruzione elettorale di cui all'art. 96 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, dichiarava non doversi procedere in ordine a tale reato per essere lo stesso estinto per prescrizione in data anteriore alla sentenza di primo grado, revocando, per l'effetto, le statuizioni civili di tale sentenza.
Secondo il capo d'imputazione, il reato di scambio elettorale politico-mafioso era stato contestato allo Scrivano per avere ottenuto, in concorso con Michelangelo Maurizio Lesto, in occasione delle consultazioni amministrative regionali siciliane del 2012, la promessa di voti in cambio della consegna di € 8.000,00 alla famiglia mafiosa di Bagheria, nelle persone di Carmelo Bartolone, Vincenzo Graniti e Sergio Rosario Flamia. All'esito del giudizio di secondo grado, la Corte d'appello di Palermo riteneva che fossero rimaste dubbie sia la consapevolezza, da parte dell'imputato, dell'intraneità del Bartolone al sodalizio mafioso, sia che lo stesso Bartolone, al momento della conclusione dell'accordo che era stata raggiunto con la mediazione del Lesto, avesse agito per conto della famiglia mafiosa di Bagheria, la quale si era impegnata a fornire appoggio ad altri candidati, con la conseguente ritenuta riqualificazione del fatto attribuito allo Scrivano come corruzione elettorale.
2. Avverso tale sentenza del 24/04/2023 della Corte d'appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione «in relazione alla esclusa consapevolezza da parte dell'imputato [...] della caratura mafiosa del soggetto al quale ha corrisposto 8000 euro per l'acquisto di voti, in occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea della regione Siciliana, nonché in relazione alla esclusa consapevolezza da parte dell'imputato [...] dell'utilizzo del metodo mafioso per il reperimento dei voti; con violazione anche del principio della motivazione rafforzata».Dopo avere premesso che la Corte d'appello di Palermo ha riqualificato il fatto ascritto all'imputato nei termini che si sono detti in ragione dell'esclusione della consapevolezza, da parte dello stesso, sia della caratura mafiosa del soggetto al quale egli corrispose C 8.000,00 «per l'acquisto di voti» (così il ricorso) sia dell'utilizzo del metodo mafioso per procurarli, il ricorrente lamenta che la stessa Corte d'appello, nel motivare ciò, avrebbe completamente trascurato di sottoporre a critica alcune delle principali considerazioni che avevano indotto il giudice di primo grado a ritenere il contrario - segnatamente, le considerazioni, riportate nel ricorso, che il Tribunale di Palermo aveva esposto, rispettivamente, alla pag. 74 e alla pag. 80 della propria sentenza - con la conseguente violazione del principio della motivazione rafforzata.
In particolare, quanto alla ritenuta mancanza di prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della consapevolezza, da parte dello Scrivano, della caratura mafiosa del Bartolone, la Corte d'appello di Palermo avrebbe ignorato - trascurando del tutto di confutarla - la considerazione del Tribunale di Palermo in ordine all'inverosimiglianza di una tale inconsapevolezza in quanto, se l'imputato non fosse stato consapevole del fatto che il Bartolone era un esponente di spicco dell'associazione mafiosa che operava nel territorio di Bagheria, sarebbero risultate «inspiegabili le ragioni per cui si sarebbe rivolto, a meno di un mese dal voto, ad un perfetto sconosciuto il quale non risultava, fra l'altro, a capo di alcuna influente associazione legalmente riconosciuta e di cui, a suo dire, non sapeva neppure che attività svolgesse» (pag. 74 della sentenza di primo grado).
Secondo il ricorrente, sarebbe «[d]el tutto illogico [...] ipotizzare che un aspirante parlamentare regionale [cioè lo Scrivano], con significative pregresse esperienze elettorali, possa immaginare che uno sconosciuto disoccupato di Bagheria sia un interlocutore in grado di garantire i voti che ha messo in vendita», trattandosi di un soggetto non in grado di disporre, in ragione di un proprio impegno nella società o nella politica, di alcun bacino di voti. La Corte d'appello di Palermo avrebbe altresì ignorato la circostanza, che era stata messa in risalto dal Tribunale di Palermo (sempre a pag 74 della sentenza di primo grado), che lo Scrivano era stato vice-sindaco di Villabate, comune contiguo a quello di Bagheria.
Secondo il ricorrente, ignorare tale circostanza «equivale a sostenere la tesi che l'aspirante parlamentare, nonostante anni di significativa esperienza proprio in quel territorio, fosse del tutto ignaro dei trascorsi giudiziari del Bartolone». In ogni caso, la mancata considerazione della stessa circostanza integrerebbe ancora la violazione del principio della motivazione rafforzata. Quanto alla ritenuta mancanza di prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il candidato Scrivano fosse consapevole del metodo di procacciamento dei voti che sarebbe stato utilizzato da chi aveva promesso di procuraglieli, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Palermo avrebbe ignorato le considerazioni che erano state svolte, in senso contrario, dal Tribunale di Palermo, con riguardo, in particolare: alla ragionevolezza di ritenere che l'imputato, il quale era pienamente a conoscenza della realtà della politica locale, fosse consapevole che il Bartolone, il quale era noto nell'ambiente bagherese solo per la sua fama criminale, «si sarebbe impegnato a cercare voti per lo Scrivano appunto avvalendosi delle modalità tipiche dell'agire mafioso»; all'impossibilità di comprendere per quale ragione lo Scrivano si sarebbe rivolto al Bartolone, soggetto totalmente privo di competenza in materia di elezioni, corrispondendogli del denaro, «se non fosse stato pienamente consapevole del ruolo della caratura mafiosa del predetto Bartolone e della capacità dello stesso di fornirgli, per quanto sopra rappresentato, l'appoggio richiesto»; alla ragionevolezza di ritenere che lo Scrivano si fosse rivolto al Bartolone «non quale interlocutore politico con il quale stringere alleanze, ma per la sua capacità di condizionamento degli elettori mediante l'intimidazione e l'assoggettamento, derivanti non dall'esercizio di forme di coercizione materiale, ma dalla sua notorietà delinquenziale di capomafia e dalla forza repressiva esercitata in passato e, per alcuni, dalla condivisione del progetto illecito della organizzazione e dai vincoli di appartenenza».
Il ricorrente conclude che i principi affermati, in tema di prova indiziaria dell'accordo per il procacciamento di consensi elettorali con il ricorso a modalità mafiose, proprio dalla sentenza della Corte di cassazione, citata dalla Corte d'appello di Palermo, n. 18844 del 23/02/2018, Pignatarc, non massimata, deporrebbero nel senso ritenuto dal Tribunale di Palermo con la sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'unico motivo non è consentito in quanto generico e aspecifico. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello di Palermo, nel ribaltare la decisione di condanna del Tribunale di Palermo, non avrebbe motivato in chiave adeguatamente critica, nei termini che sono richiesti dall'obbligo della motivazione rafforzata, in ordine agli elementi che avevano indotto lo stesso Tribunale a ritenere l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 416-ter cod. pen., in particolare, la consapevolezza, da parte dell'imputato:
a) della caratura mafiosa del soggetto (Carmelo Bartolone) al quale aveva corrisposto C 8.000,00 in cambio della promessa di procuragli voti;
b) dell'utilizzo, da parte dello stesso Bartolone, del metodo mafioso per il procacciamento dei medesimi voti.In ordine a tali due elementi, il Tribunale di Palermo aveva motivato sulla base di un ragionamento in gran parte presuntivo, come risulta dai passaggi della sentenza di primo grado che sono stati riportati nel ricorso. In realtà, il Collegio reputa che non corrisponda al vero che la Corte d'appello di Palermo non abbia adeguatamente giustificato, sulla base di elementi probatori dotati di decisiva persuasività, la diversa scelta da essa operata in ordine ai due elementi sopra menzionati.
2. Essa ha anzitutto argomentato come la prova che l'imputato fosse consapevole della caratura mafiosa del Bartolone fosse, quanto meno, dubbia. Ciò in quanto, posto che la chiamata in correità de relato da parte di Sergio Rosario Flamia - il quale aveva dichiarato che il Bartolone e Vincenzo Graniti gli avevano riferito che Maurizio Lesto aveva presentato allo Sc:rivano il Bartolone come appartenente alla famiglia mafiosa di Bagheria - non era stata né confermata dalle fonti dirette di conoscenza dei fatti (cioè dal Bartolone e dal Lesto, i quali pure avevano reso dichiarazioni) né riscontrata da altri elementi di prova, alla luce degli atti processuali, i quali sono stati diffusamente e precisamente indicati dalla Corte d'appello di Palermo (pagg. 30-38 della sentenza impugnata), se non vi era dubbio che il "mediatore" Maurizio Lesto fosse a conoscenza dello spessore criminale mafioso del Bartolone, la stessa cosa non era possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, per quanto riguarda l'imputato Scrivano, il quale aveva incaricato il Lesto di "cercare voti" a Bagheria, essendo stato poi lo stesso Lesto, di propria iniziativa, a contattare il Bartolone, coà come diversi altri soggetti del tutto estranei ad ambienl:i criminali.
Né era possibile, sempre sulla base di precisi indicati atti processuali (pagg. 32-34 della sentenza impugnata), desumere logicamente la consapevolezza, in capo all'imputato, della caratura mafiosa del Bartolone, dalla consapevolezza che di ciò aveva invece certamente il "mediatore" Lesto. Anche il tenore dell'intercettata conversazione tra presenti del 22/10/2012 (pag. 36 della sentenza impugnata) appariva escludere che lo Scrivano fosse consapevole della caratura criminale del Bartolone, non apparendo l'imputato adeguatamente sensibile e "ossequioso" rispetto alla forza intimidatrice che sarebbe derivata dalla stessa caratura.
3. La Corte d'appello di Palermo ha altresì argomentato come si dovesse ritenere dubbia anche la prova che la pattuizione illecita includesse anche che il consenso elettorale sarebbe stato acquisito con il metodo mafioso. Ciò in quanto, da un lato, l'intervento del Flamia era risultato sopravvenuto quando l'accordo tra lo Scrivano e il Bartolone, con la mediazione del Lesto, si era già concluso (nel corso dell'incontro del 09/10/2012 a "Villa Cavarretta") e, dall'altro lato, per ammissione dello stesso Flamia, questi si era impegnato ad appoggiare un altro candidato, che gli era stato indicato da Carlo Guttadauro, mentre Gino Di Salvo aveva sostenuto la campagna elettorale di un altro soggetto ancora.
Si doveva, perciò, ritenere residuare il dubbio che il Bartolone, al momento della conclusione dell'accordo con lo Scrivano, stesse agendo non in nome e per conto della famiglia mafiosa di Bagheria - la quale, come si è detto, si era impegnata a sostenere altri candidati - ma uti singulus. Ciò che richiedeva la prova che la pattuizione illecita includesse anche la modalità di acquisizione del consenso costituita dall'utilizzo del metodo mafioso; la quale prova, tuttavia - anche alla luce delle dichiarazioni del Flamia, secondo cui il Bartolone si era adoperato per procurare voti allo Scrivano senza fare in alcun modo ricorso al metodo mafioso, oltre che del contenuto dell'intercettata conversazione del 22/10/2012 tra il Bartolone e il Lesto - non era emersa.
4. A fronte di ciò, si deve rilevare come le censure che sono state avanzate nel ricorso si appalesino come del tutto generiche easpecifiche, atteso che il ricorrente non si è in alcun modo confrontato con la pur ampia motivazione con la quale la Corte d'appello di Palermo ha ritenuto, sulla base di precisi indicati atti processuali, che non vi fosse la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, né della consapevolezza, in capo all'imputato, che il promittente Bartolone fosse un mafioso né che fosse stato pattuito che questi, per procurare voti allo Scrivano, avrebb